Reddito da dichiarare per gratuito patrocinio.
a cura di Giacomo Scortichini
Gratuito patrocinio e soglia reddituale.
L’articolo 98 del Codice di procedura Penale statuisce che “ L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti”
Istituto fondamentale posto a tutela del “diritto alla difesa”, che trova il suo più alto riferimento normativo nell’articolo 24 della nostra Costituzione.
La legge pone dei limiti per l’accesso al gratuito patrocinio, alcuni di natura giuridica, altri di natura economica.
Il “gratuito patrocinio” non può essere richiesto per e da :
- Reati di natura tributaria
- Condannati in via definitiva per “criminalità organizzata” di stampo mafioso
- Condannati in via definitiva per “associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti”
La legge impone un’altra limitazione al “ gratuito patrocinio” di natura economica
Vale a dire che coloro che potranno avere accesso dovranno avere un reddito non superiore ad una certa soglia; prima di addentrarci nei limiti reddituali è opportuno definire come devono essere calcolati i suddetti redditi.
Un recente sentenza della Cassazione ci ricorda che “ ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio” nel reddito complessivo del richiedente devono essere inclusi i redditi di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita comune”.
La soglia di reddito fissata per avere diritto a richiedere il “gratuito patrocinio” ad oggi è pari a Euro 11.746,88.
A tal proposito la Cassazione, così come riportato dalla risposta all’interpello, era stata chiara sul punto e aveva contemplato nei limiti anche i redditi non assoggettati ad imposte perché non rientranti nella base imponibile o perché esenti. Sempre secondo la Cassazione, infatti, rilevano anche i redditi da attività illecite o quelli per cui l’imposizione fiscale è stata esclusa.
Il soggetto che dichiarasse o omettesse cose non rispondenti alla verità sarà condannato in forza all’articolo 95 DPR 115 del 2002.
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