La monetizzazione della giustizia
a cura di Giacomo Scortichini
La legge non ha prezzo.
La produzione legislativa dovrebbe tener conto che alla legge, in uno “ Stato di diritto” tutti devono sottostare.
Se, ad esempio, un povero Cristo prende una multa di oltre 200 euro per eccesso di velocità, dovrà pensare, dopo questa spesa imprevista, a come arrivare a fine mese ed in futuro terrà bene a mente che il limite in autostrada è di 130 chilometri orari.
Se la medesima sanzione viene comminata ad un ricco, questo continuerà a ritenere che, per lui, il limite di velocità è quello che gli impone il motore della sua auto e non il codice della strada.
Proviamo a pensare, specie per gli aspetti sanzionatori, come nei fatti le persone ricche non debbano sottostare a leggi perché le sanzioni, che dovrebbero scoraggiare i comportamenti illeciti, esercitando appunto una sorta di funzione “general – preventiva”, non producono nessuno effetto sulle loro finanze.
Se riflettiamo sul fatto che un operaio non possa offendermi mentre un ricco si ( ingiuria ex articolo 594 del c.p.), non posso che trovare la cosa assai seccante.
Questo a tanti altri reati sono tutte fattispecie abrogate dal codice penale e trasformate in illeciti amministrativi, con il dichiarato scopo di alleggerire i procedimenti nei tribunali.
Questa è una scelta errata perché a fronte di medesimi comportamenti illegittimi, non produce, nei fatti, i medesimi i medesimi effetti sanzionatori.
In concreto chi a denaro paga la sanzione e ci insulta, ci molesta, ci sottopone ad atti persecutori ed altre amenità, mentre i lavoratori rispettano le legge o saranno costretti ad andare per elemosina.
In questo caso e il timor di pena ad essere svilito, svanisce l’effetto “ special preventivo” che caratterizza il nostro codice penale.
Si smarrisce quell’elemento, appunto la pena, che dovrebbe fungere da deterrente alla inosservanza dell’ordinamento giuridico.
In sostanza equivale ad affermare che la legge nei casi di specie sopra accennati, nei fatti, opera solo per le persone che non dispongono di sufficienti ricchezze.
I reati possono certamente essere derubricati in “ illeciti civili”, ma previa opportuna e approfondita valutazione degli stessi, del loro livello di offensività.
Se l’offensività dell’azione posta in essere è meritevole di tutela penale, non possiamo certo contrapporvi una logica organizzativa o funzionalistica.
Dobbiamo provvedere affinché la macchina della giustizia abbia idonei strumenti e mezzi per fornire le risposte attese, nei tempi attesi.
Debbo rilevare che a mio parere queste scelte hanno guardato alla sola necessità di efficientare un organo che prima di altra cosa deve mantenere la sua assoluta estraneità da qualsivoglia elemento che non ribadisca che la legge è uguale per tutti.
E, nei casi di specie sopra accennati, possiamo affermare che la legge è uguale per tutti, ma non lo sono gli effetti che produce.
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