Il Diritto alla Verità. Articolo 140 della Costituzione
a cura di Giacomo Scortichini
Il Diritto alla Verità, il diritto non è utopia.
La verità svolge un ruolo fondamentale in una società che vuole mantenere un profilo democratico ed uno sguardo ottimistico sul suo futuro. Dalla verità nessuno può sentirsi esonerato; la collettività, la politica, l’amministrazione, le relazioni sociali.
Poi esiste una verità giuridica che si declina nella tante condotte illecite che si realizzano proprio attraverso la sottrazione della verità:
I falsi, materiali e ideologici, quelli innocui e grossolani, sino a quelli inutili, le truffe con i loro artifizi e raggiri, la frode, la diffamazione ed altri.
Queste sono condotte antigiuridiche meritevoli di tutela, poi esiste una verità morale, una verità etica che non si configura in un ambito meno offensivo, piuttosto intangibile.
Qui, a ben vedere, l’opposto della verità non è la menzogna, bensì l’indifferenza, la mancanza di considerazione; una discontinuità con ciò che abbiamo inteso, con ciò che ci è stato lasciato intendere.
Il diritto alla verità cessa quando si manutenta, quando la si rappresenta, quando diviene opaca, quando la si reinterpreta, quando la verità è sempre un divenire una eterna promessa, quando le paralo divengono mere astrazioni semantiche:
“Venga la prossima settimana, mi farò vivo io, attenda una mia chiamata, adesso provvederemo”.
Noi, con la nostra buona fede e a volte con la nostra ingenuità, organizziamo la nostra esistenza su questa “rappresentazione scenica”, su di una indeterminatezza che ci costringe ad oscillare tra speranza e delusione.
La “fede pubblica” è tradita dalle “convenienti opinioni”, che pur nella loro liceità, hanno un alto livello di offensività perché interi popoli si affidano a chi è deputo prima ad ascoltare la pubblica opinione, poi a confrontarcisi, ai vari livelli, con lealtà e verità.
Nel linguaggio giuridico essere in malafede significa assumere un comportamento malizioso posto in essere nella consapevolezza di discostarsi dalle comuni regole sociali di lealtà e di correttezza e di poter così pregiudicare gli interessi altrui.
La malafede è una condizione giuridica "borderline" perché manca dell’elemento attivo necessario a porre in essere l’inganno, come nella frode e nell’adozione di artifizi e raggiri diretti a carpire il consenso, come nel dolo.
Quindi mentire od omettere la verità al popolo è un reato e in quanto tale andrebbe costituzionalmente tutelato con l’articolo 140 della Costituzione, che non esiste ma che ci auguriamo possa essere presto inserito: “Il popolo sovrano ha diritto alla verità”.
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