Guida sotto l'effetto di stupefacenti

a cura di Giacomo Scortichini

Approfondimento sul codice della strada.

L’articolo 187 del Codice della strada statuisce che commette reato “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Dunque la presenza di più elementi sintomatici che concorrono a determinare un presunto stato di alterazione giustificano un approfondimento delle condizioni del sospetto, che dovranno essere accertate con modalità di cui parleremo nei prossimi paragrafi.

Le sanzioni: Il reo e punito l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. Ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni”. Nel caso in cui il veicolo appartenga a una persona che è estranea al reato, la durata della sospensione della patente viene raddoppiata. Si noti altresì che per i conducenti che rientrano tra le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 186-bis (neopatentati, età anagrafica inferiore a 21 anni e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose), le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

In aggiunta a ciò, la patente di guida è sempre revocata nel caso in cui il reato sia commesso da un conducente di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. La stessa sorte, ovvero la revoca della patente, viene sempre prevista nell’ipotesi di recidiva nel triennio.

Se l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente: In tal caso le pene sopra riassunte verranno raddoppiate, e la patente di guida verrà sempre revocata. Si procede inoltre alla confisca del veicolo. Nulla rileva il fatto che vi siano state o meno conseguenze alle persone coinvolte nel sinistro.

Accertamenti positivi della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: E’ facoltà della polizia stradale di sottoporre i conducenti a test qualitativi non invasivi, o prove del linguaggio e della motricità. Da ciò se si determina, nelle forze dell’ordine, un oggettivo o ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il sospetto dovrà sottoporsi ad accertamenti clinico – tossicologici, da parte del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Se non esistono dette condizioni o il sospettato si rifiuta gli agenti di polizia stradali accompagneranno il conducente presso le strutture sanitarie pubbliche, o accreditate e a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici.

A questo punto si avranno certezze scientifiche circa la presunta assunzione o meno. Nel caso non fosse possibile avere i referti nell’immediatezza, ma sussistano i sospetti possono disporre il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti. In questo caso il periodo non può superare 10 giorni.

Gli accertamenti sono inviati al prefetto, che prevede per il conducente una visita medica. Dispone poi la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione.

Rifiuto dell’accertamento: Chiunque si rifiuti di sottoporsi all’accertamento verrà comminata una ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto dai sei mesi ad un anno, inoltre una sanzione amministrativa accessoria che consiste nella sospensione della patente per un periodo di tempo tra 6 mesi e 2 anni. Si applica altresì la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Congiuntamente alla ordinanza che dispone la sospensione della patente il prefetto ordinerà altresì che il conducente sia a visita medica.

E in caso di recidiva? Se il soggetto ha commesso un fatto per cui ha ottenuto già condanna nei due anni precedenti è applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La condanna deve evidentemente riferirsi a identico reato.

Esistono soluzione per limitare i danni: Il presupposto indispensabile è quello di rendersi consapevoli che il comportamento messo in atto, sia per quanto l’assunzione, sia per l’essersi posti alla guida sono comportamenti antigiuridici e socialmente deprecabili, per cui la prima soluzione è vivere più consapevolmente, per se e per gli altri.

In una ferma riprovazione giuridica si è comunque cercato, nella consapevolezza che la cosa interessasse in via prioritaria i giovani, ad mettere in atto misure che possano trasformare la pena detentiva e quella pecuniaria, se non è stato provocato incidente e con l’accordo dell’imputato, con quella del lavoro di "pubblica utilità", ovvero mediante prestazioni di attività a titolo gratuito possibilmente in favore della collettività e a scopi sociali, da svolgere nel campo della educazione stradale e nella partecipazione ad un programma riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

Il Codice della Strada prevede altresì che il lavoro di pubblica utilità abbia una durata pari a quella della sanzione detentiva irrogata. Si procede alla conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Se il condannato svolge il lavoro di pubblica utilità in modo corretto, il giudice fisserà una nuova udienza per dichiarare estinto il reato. Disporrà quindi la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente. Revoca altresì la confisca del veicolo sequestrato.

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