Guida senza assicurazione; Art. 193 del Codice della Strada

a cura di Giacomo Scortichini

Chi risarcisce i danni e quali sanzioni.

Sono stimate in diversi milioni le auto che nel nostro Paese girano senza copertura assicurativa.
Ci sono varie e contrapposte letture sulle ragioni; alcuni sostengono che le tariffe RC Auto sono molto elevate proprio per coprire i mancati introiti degli evasori, altri sostengono che non assicurano il mezzo perché le tariffe sono troppo elevate.
Che strano Paese. Personalmente propendo per la seconda ipotesi, non senza però raccomandare l’assoluta necessità della copertura assicurativa.

Chi circola senza assicurazione è sanzionato tra 866 e 3.464 euro.

Nel caso che nel biennio si incorra nella medesima infrazione per almeno due volte la sanzione aumenta e si attesta tra 1.732 e 6928 euro; inoltre la recidiva comporta una sanzione accessoria che è la sospensione della patente di guida da 1 a 2 mesi. Sempre in ambito di recidiva il mezzo con cui è stato commesso l’illecito viene sottoposto a fermo amministrativo della durata di 45 giorni, termine che inizia a decorrere al momento del pagamento della sanzione e dalla accensione di un contratto assicurativo della durate almeno semestrale. Le spese per la custodia e ritiro del mezzo sono a carico del proprietario.

Le sanzioni economiche possono essere ridotte alla metà se:

1) Se il contravventore assicura il veicolo entro 15 giorni dalla sanzione

2) Se il contravventore entro 30 giorni demolisce e fa radiare il mezzo.

Guidare senza assicurazione -5 punti sulla patente
Vi è poi il caso in cui il guidatore circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti per la cui condotta è prevista la confisca del mezzo e la sospensione della patente per 1 anno.
Le misure per contenere il fenomeno non sono sufficienti.
Si è molto parlato della “lettura elettronica delle targhe” che avrebbe rappresentato un controllo automatico senza però che vi sia stata mai una reale attivazioni.
Dunque spesso può apparire come “un rischio calcolato” che ha ben vedere può anche avere una sua “deprecabile” logica.
Resta il fatto che “ il fondo di garanzia per le vittime della strada” interviene nel risarcimento nel caso in cui il sinistro sia stato causato da un guidatore che spesso, proprio a causa della mancanza di copertura assicurativa, preferisce dileguarsi.
Spetterà poi al fondo ricercare e farsi rimborsare dal responsabile dell’incidente.
In ultimo va chiarito che se la vittima dell’incidente e il soggetto privo di assicurazione, ha comunque il diritto ad essere risarcito.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 1 più 9.