Eccesso di velocità e Autovelox

a cura di Giacomo Scortichini

Autovelox e Codice della Strada

Stiamo parlando di uno strumento atto a misurare la velocità degli automobilisti.

Le “forze dell’ordine” dispongono di vari strumenti: Spazio/Tempo – Telelaser - Tutor. Tutti gli strumenti si basano sul concetto di spazio percorso nell’ordine di tempo e sono destinati alla sola rilevazione della velocità. Affinché qualunque infrazione rilevata tramite “ Autovelox” possa definirsi lecita è necessario che prima vengano soddisfatte alcune disposizioni:
1) Il dispositivo deve possedere “omologazione del ministero delle infrastrutture e trasporti
2) La segnalazione deve essere posizionata tra 1 e 4 chilometri dall’autovelox
3) La segnalazione può avvenire sia in presenza che in assenza delle forze di Polizia.

Quanto all'appena menzionato punto 3 affermiamo che in assenza è necessario che sulla sede stradale esistano dei cartelli che raffigurano l’organo di Polizia o il Servizio, mentre in “presenza” gli agenti devono indossare divisa di ordinanza e affiancare la macchina di servizio.

A chiarire la cosa è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 che ha “dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

Perché la rilevazione abbia un valore legale di prova è necessario che lo strumento mostri grande affidabilità. Dunque oltre alla “omologazione” e alle periodiche verifiche di funzionalità, si è introdotto un principio di “tolleranza del 5%”; per cui alla velocità rilevata dovrà essere tolto un 5% di velocità, con un minimo di 5 chilometri ora sino a 100 Km/h, in questa operazione è già compresa la tolleranza strumentale. In caso di decimali si applica l’arrotondamento per difetto ( il numero intero più basso).

Recenti sentenze della Cassazione hanno inoltre puntualizzato che è legittimo il verbale per l’infrazione di eccesso di velocità rilevata da questi dispositivi a condizione che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.

Questo perché la finalità non è “sanzionare”, ma informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, al fine di orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione.

Tutte queste tutele sono indirizzate a sottrarre il cittadino da una “arbitrarietà strumentale”. Il solo scopo di questi strumenti è quello di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri. Ma perché ciò accada è fondamentale che gli strumenti mostrino una assoluta affidabilità e che non vi siano omissioni di sorta nel palesare la presenza di questi controlli. Il fine non è dunque sanzionatorio, perché lo scopo è quello di condurre il guidatore ad una corretta interpretazione del Codice della Strada. Sarà dunque nella sua inerzia che l’autovelox avrà realizzato il suo scopo.

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