Come ottenere la "Pensione di invalidità civile"
a cura di Giacomo Scortichini

Sostegno pensionistico a persone invalide
Per ottenere il riconoscimento della “invalidità civile” è necessario che venga riconosciuta una invalidità compresa tra il 74% e il 100%. Anche la sordità o cecità consentono di ottenere le prestazioni economiche dall’INPS. Prendiamo quindi in considerazione le più comuni prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari sono:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
Per far meglio orientare il lettore produciamo una tabella esemplificativa
L’iter: Per tali riconoscimenti si parte dal medico di base che rilascerà un certificato medito, con il certificato medico si attiverà una domanda da inviare solo telematicamente all’Inps. Questa domanda attiverà “ l’accertamento sanitario”, ossia la successiva chiamata a visita da parte della “ Commissione medica” che definirà il livello di: Invalidità civile, cecità , sordità, disabilità o handicap.
In quella sede sarà opportuno produrre una certificazione “ Specialistica”, preferibilmente rilasciata da Medici della Pubblica Amministrazione, in quanto sono considerati “atti pubblici” rilasciati da un medico è ritenuto un “pubblico ufficiale” e in quanto tale idoneo a commettere un reato grave “ falso in atto pubblico” .
Indennità di accompagnamento
Requisito sanitario : “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita” compresa una deambulazione non autonoma. L’invalidità al 100% : è requisito necessario ma non sempre sufficiente per accedere alla prestazione; la Cassazione individua “nella incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana” il requisito imprescindibile, o la “Incapacità di deambulare senza un accompagnatore”.
Importo : 522,10 euro per 12 mensilità
Incompatibilità: Con prestazioni concesse per invalidità di “guerra”, “lavoro”, “servizio” il beneficiario può scegliere la misura più conveniente.
È compatibile con “ l’attività lavorativa” e “la pensione di inabilità”.
La Domanda : Online
Cittadini italiani, o residenti in Italia
Ridotta capacità lavorativa- stato di bisogno economico (Invalidi Parziali)
Spetta : ai soggetti di una età compre tra i 18 e i 67 anni ( dopo i 67 si trasforma in assegno sociale)
Requisiti sanitari : riduzione parziale della capacità lavorativa dal 74% al 99%
Limite reddituale : 4.931,29 euro annui
Importo: 287,09 euro mensili ( anno 2021) – 13 mensilità
Domanda : Online
Cittadini italiani, o residenti in Italia che siano Dipendenti, Autonomi o appartenenti alla Gestione separata.
Pensione di inabilità per invalidi civili (Invalidi totali)
Requisito sanitario: 100% di inabilità permanente
A chi :Residenti in Italia o Italiani
Non sussistono incompatibilità- Non è reversibile- il limite di reddito euro 16.982,49
Domanda : Online
Importo: 287,09 – 13 mensilità
Al compimento dei 67 anni la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale
I RICORSI
Contro i provvedimenti di diniego ( rigetti) concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell'accertamento sanitario, l'altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione.
Il ricorso amministrativo
Si attiva per azioni di rigetto o di revoca che hanno ad oggetto i requisiti amministrativi, come ad esempio il reddito, la cittadinanza ed altri. Da eseguire per via telematica.
Il ricorso giudiziale
Si attiva contro il non riconoscimento dei “requisiti sanitari”, è proponibile entro sei mesi dal ricevimento del verbale che ha respinto la domanda.
Al fine di poter raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011).
La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale. L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.
Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.
In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.
Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.
E’ bene ricordare che il ricorso cristallizza il diritto alla prestazione al 1° giorno successivo alla domanda, mentre decidere per una nuova domanda significa ristabilire una nuova data di inizio della prestazione che si determina con il 1° giorno successivo alla presentazione della seconda domanda e questo potrebbe significare perdere molte mensilità, che sono quelle che trascorrono tra la prima domanda e il riconoscimento della seconda.
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