Asta di beni mobili da procedura fallimentari o concordatarie
a cura di Giacomo Scortichini
Come funzionano le aste di beni mobili da procedure fallimentari o concordatarie.
I beni mobili vengono posti in vendita nello “stato di fatto e di diritto” che equivale a “visto e piaciuto”, se l’interessato non abbia inteso prendere visione del bene oggetto di vendita.
Circa la conformità dei beni a norme di legge sulla sicurezza o che non possiedono il marchio “CE”, è fatto implicito obbligo all’aggiudicatario, ad esclusiva sua cura e spese, di provvedere alla relativa messa a norma ovvero allo smaltimento a termini della vigente normativa.
Il prezzo base d’asta indicato nel bando si intende al netto dell’Iva
La partecipazione all’asta è ammessa e aperta a tutte le persone fisiche e alle persone giuridiche, nonché alle società personali, enti ed associazioni in genere. Non è ammessa la partecipazione da parte del debitore.
Al fine di non favorire eccessive speculazioni la vendita è sottoposta alla condizione sospensiva.
Nel caso di offerte migliorative il Curatore/Liquidatore Giudiziale potrà, una volta valutata la serietà dell’offerta in aumento e la convenienza a procedere con nuovi incanti, autorizzare la sospensione della vendita per il coordinamento di un successivo esperimento d’asta volto ad una gara al rialzo tra l’aggiudicatario provvisorio ed i soggetti che hanno presentato offerta migliorativa finalizzata ad una nuova aggiudicazione per il medesimo mobile.
Il mancato pagamento, parziale o integrale, del saldo prezzo comporta la caducazione dell’aggiudicazione e conseguente nullità della medesima vendita con trattenimento dell’intero deposito cauzionale.
Nel caso sussistano fermi amministrativi e gravami di ciò dovrà accertarsene preventivamente l’interessato, il quale dovrà poi, nel caso di acquisto, provvedere a proprie spese all’estinzione di eventuali fermi amministrativi, nonché le spese per la cancellazione dei gravami.
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