Articolo 186 codice della strada, guida in stato di ebrezza
a cura di Giacomo Scortichini
Guida sotto gli effetti dell'alcol.
Stiamo riferendoci ad un soggetto che a causa di assunzione di alcol subisce una alterazione dei processi cognitivi-reattivi e dunque una diminuzione delle capacità mentali, un rallentamento dei riflessi e ciononostante si pone alla guida.
Nozione di “stato di guida”. La Cassazione con sentenza 10476/2010 afferma: "Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico"
Gli articoli 186 e 186 bis del Codice della strada regolano il reato.
Accertamento
Il guidatore viene sottoposto ad un test al fine di determinare la quantità di alcool contenuta nel sangue ( Grammi su Litro) con l’etilometro, nell’immediatezza, o con l’analisi del sangue.
L’esame con l’etilometro viene ripetuto 2 volte a distanza di 5 minuti, prima di procedere la polizia ha l’obbligo di dare avviso al conducente della possibilità di farsi assistere da un Avvocato. Tale obbligo sussiste anche quando la polizia decida di delegare il personale sanitario ad effettuare tale verifica, allorché il conducente del veicolo, coinvolto in un incidente stradale, sia sottoposto alle cure mediche; nel caso si proceda senza darne informazione i risultati del test sono nulli.
Si ritiene inoltre che una verifica sintomatica del linguaggio, della coordinazione, dell’equilibrio, dello stato di agitazione sia legittimo al fine dell’accertamento.
Affinché lo stato di ebrezza sia penalmente sanzionabile è necessario che il tasso di alcolemia sia superiore al valore di 0,5 g/l
Donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39+0,49 = 0,88 grammi/litro; donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70.
Uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: 0,41+ 0,41 = 0,82 grammi/litro; uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro.
Sanzioni Penali e Amministrative:
La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada:
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- ammenda da 500 a 2000 euro,
- sospensione patente da 3 a 6 mesi.
Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
- ammenda da 800 a 3200 euro,
- arresto fino a 6 mesi,
- sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- ammenda da 1500 a 6000 euro,
- arresto da 6 mesi ad un anno,
- sospensione patente da 1 a 2 anni,
- sequestro preventivo del veicolo,
- confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).
La patente di guida è sempre revocata quando:
- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico:
L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
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