Adozioni nazionali legge 184 del 1983

a cura di Giacomo Scortichini

Come adottare in Italia

A chi è consentita l’adozione? All’articolo 6 la legge 184/1983 chiarisce che “ L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
All’articolo 7 specifica che “l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando”.
La Cassazione nel 2019 ha stabilito che “le adozioni sono consentite anche ai single e coppie di fatto, purché sussistano i requisiti sopra esposti”.

Chi può essere adottato:
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Dunque il requisito che determina la adottabilità e “ Lo stato di abbandono”, condizione che viene accertata dal Tribunale per i minorenni competente per territorio che, qualora rilevasse le condizioni previste dalla legge, dichiarare lo “stato di adottabilità” del bambino.

Lo stato di “adottabilità” cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età dell’adottando.

Procedura di adozione,
Articolo 22 “ I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione.
I tribunali cui la domanda e presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata
”.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta”.

L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale nel caso emergano difficoltà di convivenza, previo ascolto del pubblico ministero e del presentatore dell'istanza di revoca, del minore che abbia compiuto gli anni dodici , degli affidatari, del tutore,del giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

Trascorso un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato di consentire o di non consentire all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta”.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti, ai parenti entro il quarto grado ed al tutore.

Impugnazione sentenza di adozione:
Avverso la sentenza le parti sopra elencate possono proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello, Sezione minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentiti il Pubblico Ministero e le parti, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in Camera di Consiglio. La sentenza è notificata al Pubblico Ministero e alle altre parti. La sentenza della Corte d’Appello può essere impugnata, entro i medesimi termini per l’appello, di fronte alla Corte di Cassazione.

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