Adozione internazionale legge 184
a cura di Giacomo Scortichini
Adozioni all'estero di minori.
Stiamo riferendoci sia alla adozione di minori stranieri residenti all’estero da parte di persone sia italiane che straniere residenti in Italia, sia anche alla adozione di minori italiani residenti in Italia da parte di persone straniere o italiane residenti all’estero.
A chi è consentita l’adozione Chi intende adottare deve avere la residenza in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero. “ L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare”. “l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando”. La Cassazione n.17100 ha stabilito che ha stabilito che “le Adozioni sono consentite anche ai single e coppie di fatto, purché sussistano i requisiti sopra esposti”.
Chi Può essere adottato Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
Dunque il requisito che determina la “adottabilità” e “ Lo stato di abbandono”, condizione che viene accertata dal competente Tribunale minorile.
Decreto di idoneità all’adozione “ I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata”.
“Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti dispone l'esecuzione delle adeguate indagini e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore”.
“Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Gli accertamenti saranno eseguiti da : I servizi sociali; Enti senza scopo di lucro dedicati, Commissioni per le adozioni internazionali
Procedura di Adozione di un minore straniero:
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni del distretto presso cui hanno la residenza, (nel caso di cittadini italiani residenti all’estero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto di ultima residenza o in mancanza quello di Roma). Dichiarando la loro disponibilità ad “adottare un bambino straniero” chiedendo, congiuntamente al tribunale di certificare la loro idoneità, ottenuta come sopra descritto.
Il tribunale, assunte tutte le informazioni del caso, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta”.
L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale nel caso emergano difficoltà di convivenza, previo ascolto del pubblico ministero e del presentatore dell'istanza di revoca, del minore che abbia compiuto gli anni dodici , degli affidatari, del tutore,del giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
“Trascorso un anno dell'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato di consentire o di non consentire all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta”.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
L’ente autorizzato nella procedura di adozione:
-Promuove l’incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore;
-riceve l’attestazione da parte dell’autorità straniera della sussistenza o meno delle condizioni per l’adozione, trasmettendo immediatamente il provvedimento di adozione e tutta la documentazione alla Commissione, perché dichiari se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e ne autorizzi l’ingresso e la permanenza stabile in Italia;
-nel caso in cui l’autorità straniera dia l’autorizzazione solo per l’affidamento del minore, informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali territorialmente competenti e richiede alla Commissione l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia;
-segue il trasferimento e l’arrivo del minore in Italia ed il suo inserimento presso i genitori adottivi o coniugi affidatari.
L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.
L’adozione pronunciata all’estero produce gli stessi effetti di quella pronunciata in Italia; acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti; assume e trasmette il cognome del padre adottivo; Cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine.
Commenti
Aggiungi un commento