Abilitazione scuola, Docenti di ruolo già in altra graduatoria
a cura di Giacomo Scortichini
Le abilitazioni non finiscono mai
Abilitazione scuola-Docenti di ruolo già in altra graduatoria
La nostra Costituzione afferma “ Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (Art. 97 Costituzione)
Prendiamo a paradigma il “Concorso Ordinario”- Requisiti d’ammissione:
1) Abilitazione specifica sulla classe di concorso, ovvero;
2) Laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ovvero;
3) Abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Visto che la più calda raccomandazione che viene rivolta ai docenti è quella di continuare a formarsi, a volte accade che un docente già di ruolo nel suo percorso accademico prenda una nuova laurea magari per intraprendere un percorso che sente più vicino alla sua inclinazione culturale.
Questo meritevole condotta trova nella Costituzione e in diverse pronuncia della Cassazione un piena tutela nel “diritto a realizzare la propria personalità”.
Ma questa nuova laurea potrebbe non rivelare i suoi effetti, perché, nonostante anni di esperienza sul campo e i dovuti titoli accademici il legislatore, incomprensibilmente, demanda al percorso concorsuale la possibilità di essere abilitato.
Ma se guardiamo ai requisiti richiesti per l’accesso al concorso ordinario, per analogia, possiamo dedurre che gli insegnanti di ruolo “già possiedono tutti i requisiti per ritenersi abilitati per la nuova classe di concorso”
Esaminiamo il punto 3: I Docenti di ruolo già possiedono una abilitazione per altra classe di concorso ed oggi posseggono anche i titoli accademici.
Quindi sono abilitati anche alla “nuova classe di concorso”
Esaminiamo il punto 2: I Docenti di ruolo possiedono il titolo accademico. Per quanto riguarda i 24 cfu solitamente chi ha compiuto percorsi abilitanti li possiede, così come coloro che hanno “Lauree Abilitanti”, o sarebbero facilmente completabili.
Questo profilo di aspirante, che a pieno titolo partecipa al concorso ordinario, non possiede l’abilitazione e sembrerebbe quindi che i 24 cfu siano equiparati all’abilitazione.
Dunque nel caso di superamento della prova concorsuale saranno assegnatari di una cattedra senza essere in possesso dell’abilitazione, ma dei soli 24 cfu e titolo accademico.
Appare del tutto evidente che per docenti di ruolo, in possesso di anni di esperienza e di tutti i requisiti che consentirebbero l’accesso alla procedura concorsuale, l’abilitazione è un atto burocratico, un formalismo che nulla aggiunge alla loro professionalità, alla loro adeguatezza e alla nostra istituzione scolastica; una mera procedura atta a certificare competente che già posseggono e che sono già state attestate dai maggiori livelli di istruzione.
A questo punto possiamo affermare: O l’abilitazione è un requisito “sine qua non” per cui al “ concorso ordinario” solo il punto 1 sarebbe deputato a partecipare o verso il docenti di ruolo , alla ricerca di abilitazione per una ulteriore classe di concorso, si viola il principio di uguaglianza.
Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare le università hanno una facoltà certificativa delle competenze acquisite, quindi questo ulteriore passaggio concorsuale e privo di senso non ha nessun ancoraggio con la realtà, perché non è l’assunzione l’oggetto del contendere, ma l’abilitazione che ben altra cosa e che dunque non deve sottostare a quanto la Costituzione dispone per l’accesso al pubblico impiego, ma alla astratta condizione di “essere in grado”, “possedere i requisiti per”.
I recenti orientamenti sembrano propendere per un titolo universitario “abilitante”, per cui è molto probabile che a breve si assisteremo alla eliminazione di tanti esami di stato per l’iscrizione all’albo e alle professioni in genere.
La conclusione è che tutti i requisiti, dai docenti già di ruolo, sono soddisfatti mancherebbe l’ente certificatore che il nostro legislatore ha individuato nel “concorso”.
Allora mi chiedo se abbia una logica individuare le competenze disciplinari attraverso un quiz a risposte multiple, mentre l’unico ente in grado di rilasciare una adeguata certificazione, l’università, non è sufficiente a rappresentare le competenze acquisite.
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