Violazione tributaria e responsabilità del consulente fiscale
a cura di Giacomo Scortichini
Corresponsabilità del professionista.
Nell’ambito del settore tributario operano diverse figure professionali proprio per la complessità e la specificità dell’argomento.
In termini più generici possiamo affermare che la responsabilità connessa all’esercizio di una professione intellettuale, in termini generici, non coglie esattamente la fattispecie connessa all’attività di consulenza ed assistenza in materia tributaria, infatti i soggetti che agiscono in ambito tributario, vale a dire il professionista, possono essere chiamati a rispondere della pretesa fiscale sanzionatoria, quando questi abbiano contribuito consapevolmente alle violazioni tributarie del contribuente e, ovviamente, quando questa condizione sia stata accertata dall’amministrazione finanziaria.
Tale responsabilità del professionista si ha quando lo stesso non si limiti a svolgere il mero ruolo di intermediario nell’inoltro per via telematica della dichiarazione oggetto di controllo, ma quando abbia attivamente contribuito alla fase di ideazione e compilazione della dichiarazione oggetto di controllo da parte dell’autorità finanziaria.
Per cui la condotta illegittima è stata messa in atto avvalendosi della specifiche conoscenze del professionista che hanno favorito l’indicazione in dichiarazione di dati falsi al fine di porre in atto azioni finalizzate alla sottrazione, parziale o totale, di importi da sottoporre a tassazione.
Si pensi che il rapporto tra cliente e professionista è disciplinato da un incarico volto a definire le prestazione richieste al professionista; ma con il trascorrere del tempo e con una aumentata complessità della materia, i professionisti hanno assunto ambiti di indirizzo della gestione d’impresa che, qualora emergano in contrasto con la normativa, possono assumere la configurabilità in concorso con il contribuenti di possibili illeciti.
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