Vendita quote e recesso s.r.l.
a cura di Giacomo Scortichini

Srl vendita quote e diritto di recesso.
Non sono rare le situazioni in cui veniamo interpellati perché molti nostri assistiti vorrebbero uscire dalla SRL o SRLS dove posseggono quote di partecipazione.
E’ del tutto evidente che la via più semplice sarebbe quella di cedere a titolo oneroso le quote possedute ai propri soci.
Spesso però accade che non esiste nessun interesse da parte dei soci ad acquisire le quote del cedente, oppure che il prezzo che vorrebbero riconoscere alla cessione è poco più che simbolico.
Resta comunque il fatto che l’uscita da una società è un diritto e dunque nessun socio può essere costretto a restare contro la sua volontà.
A tale proposito possiamo citare l’articolo 2469 del codice civile che statuisce che “ Le partecipazioni sono liberamente trasferibili ( dunque Il contratto di trasferimento di quote in una s.r.l. non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem) per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento ( cioè una o più clausola di prelazione) di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 cc.
In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato".
La libera trasferibilità delle quote è limitata da alcune deroghe sia di natura “legislativa” che “ convenzionale” ( “vale a dire l’inserimento nell’atto costitutivo di alcune “clausole” ).
L’articolo 2474 cc “In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”.
Lo scopo della norma 2474 è quello di non permettere di pregiudicare gli interessi della società attraverso un indebolimento del “capitale sociale”.
L’articolo 2466 cc “ Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni”. Trascorso invano il termine, la quota del socio moroso, non più ammesso alle decisione dei soci, è offerta a ciascun socio in proporzione alla propria partecipazione. L'atto costitutivo può prevedere che l'offerta sia fatta ai soci in misura non proporzionale alle quote da essi possedute, oppure a terzi non soci. Il valore della quota sarà determinato in base al bilancio.
Quindi come apprendiamo dall’articolo 2469 del c.c., che lo statuto può prevedere delle limitazione al trasferimento delle quote, pertanto in questo ambito, per limitarne ragionevolmente gli effetti, interviene l’articolo 2473 del c.c. affermando che :
-L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.
- il diritto di recesso ( atto unilaterale ricettizio) compete:
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. A tale proposito “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
- Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
-I soci che recedono dalla società hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
- Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.
- Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
- Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.
- Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 che statuisce che : Quando non vi è un allineamento tra capitale nominale e capitale reale per perdite di gestione si dovrà ritornare ad un allineamento, tramite la non distribuzione degli utili, oppure attraverso un abbassamento del capitale sociale, al fine di non provocare danni a terzi e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”.
Dunque al fine di muoversi con cognizione di causa nella SRL bisogna aver premura di :
1) Studiare attentamente lo statuto della società, al fine di comprendere tutte le clausole apposte, con particolare rilievo alla “durata della società” ( questo determina i tempi di uscita)
2) L’eventuale scadenza della società; può infatti essere fuori luogo, e dunque inapplicabile, se sommando età dei soci e durata si supera l’aspettativa di vita.
3) Poi occorre valutare il “Valore della quota”
Solitamente ci si basa sul valore economico della società, anche avvalendosi di professionisti che siano in grado di misurare alcuni elementi determinanti quali:
- “lo stato patrimoniale”
- “la redditività” .
La valutazione di questi due elementi sicuramente offrono una buona ricognizione economica circa il valore da assegnare alla quota che si intende cedere, che sarà comunque oggetto di negoziazione tra le parti.
L’articolo 2470 determina “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni"
E’ dunque la “pubblicità” che determina l’efficacia del trasferimento, l’atto può anche essere sottoscritto con “firma digitale” e depositato, sempre entro i 30 giorni a cura di un intermediario abilitato ( notaio o commercialista)
Gli introiti derivanti da cessione delle quote della SRL sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari al 26%, sempre che la società non abbia sede in Paesi a fiscalità previlegiata.
Nel caso, invece, di dimissioni dell’amministratore unico srl, l’amministratore uscente dovrà convocare l’assemblea dei soci, ponendo all’ordine del giorno le Dimissioni da Amministratore e la eventuale nomina di nuovo amministratore.
Dunque, ricapitolando, chi decide di recedere può assistere all’apertura di diversi scenari :
1) Ad una offerta di acquisto da parte dei soci che potrebbero anche individuare un terzo per l’acquisto;
2) I soci eliminano le cause che hanno concesso il diritto di recesso;
3) I soci deliberano lo scioglimento della società al fine di alterare la valutazione della società, infatti la valutazione di una società in funzionamento è più alta.
Questa è la peggiore ipotesi perché scomparendo il diritto a recedere, il valore delle quote è sostanzialmente nullo.
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