Tassazioni redditi prodotti in Italia e all'estero per soggetti residenti

a cura di Giacomo Scortichini

Tassazione per redditi nello Stato e all'estero.

In prima analisi andrebbero chiariti i criteri che determinano la residenza essendo un elemento cardine del nostro sistema tributario:
Dobbiamo innanzi tutto dire che la residenza prescinde dalla cittadinanza, per cui per la sua individuazione dobbiamo innanzi tutto effettuare una distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.
Per quanto riguarda le persone fisiche (il privato cittadino) dobbiamo riferirci all’articolo 2 del T.U. 917/86 che statuisce che ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone che:
- Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
- Hanno nel territorio dello Stato il domicilio
- Hanno la residenza ai sensi del codice civile
Quanto sopra affermato determinerà la residenza nello Stato qualora l’Agenzia delle Entrate sia nella condizione di dimostrare che sussista almeno una delle tre condizioni descritte.
Se il trasferimento è invece avvenuto in un paese a fiscalità privilegiata, l’Agenzia delle Entrate potrà presumere che il contribuente abbia mantenuto la residenza in Italia e spetterà al contribuente fornire la prova contraria.
Da ciò ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.
Una volta accertata la residenza, possiamo riferirci all’articolo 3 del T.U. 917/86 che al comma 1 afferma “ L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato
Vi è da aggiungere, sempre relativamente all’articolo 3, che l’imposta si applica separatamente per le detrazioni da canone di locazione, sono inoltre esclusi dalla base imponibile :
-
i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

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