Tassazione dell'assegno divorzile

a cura di Giacomo Scortichini

Quando l'assegno divorzile non è tassabile.

Da un punto di vista fiscale, l'assegno di mantenimento erogato all’ex coniuge, vuoi per separazione, vuoi per divorzio, si configura come "reddito assimilato a lavoro dipendente". Ci sono infatti dei redditi che pur non essendo espressione di un lavoro dipendente, come i compensi dei giudici tributari, le borse di studio ed appunto “l’assegno di mantenimento”, solo per citarne alcuni, che vengono tassati alla stregua dei redditi a cui sono assimilati.
Per cui il coniuge che lo percepisce e tenuto a pagare la tassazione su questo reddito.
Di contro, questo tipo di reddito costituisce, per chi lo eroga un "onere deducibile".

Dunque il coniuge beneficiario dovrà inserire, nella propria dichiarazione dei redditi, detti importi; è interessante notare come a differenza dell’assegno divorzile i contributi ricevuti per il mantenimento dei figli non sono mai soggetti a tassazione e non possono essere portati in deduzione del proprio reddito dal soggetto che li versa.

Vi è in ogni caso da notare che una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio la numero 1980/13 del 2021, ha affermato che qualora l’assegno ricevuto dell’ex coniuge risultasse estremamente inferiore all’importo dovuto e di per sé di valore irrisorio, la tassazione non è dovuta.
La tassazione non è dovuta perché viene a mancare la condizione dell’adempimento divorzile, cioè quella condizione che fa si che l’importo erogato sia assimilato al reddito da lavoro dipendente e pertanto soggetto a tassazione ordinaria.

E’ dunque nel mancato, o per meglio dire nel parziale adempimento, del coniuge obbligato che viene meno la condizione di tassabilità, in quanto l’esiguo importo non prefigura “l’assegno di mantenimento”, piuttosto una elargizione minima che contravviene, sia alle aspettative della legge, sia a quelle del coniuge che aveva organizzato la propria esistenza sulla consapevolezza di poter contare su di un determinato reddito, diventato purtroppo altro; rendendo questo irrisorio contributo esente da tassazione, in quanto l’irrisorio contributo non rientra tra i redditi assimilabili al lavoro dipendente.
Grazie per l'attenzione riservataci.

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