Studi di settore e onere probatorio

a cura di Giacomo Scortichini

Gli studi di settore non bastano serve il contraddittorio.

Gli studi di settore rappresentano delle previsioni dei ricavi o compensi di attività o aziende classificate in diversi gruppi sulla base di caratteristiche strutturali comuni.

Quindi rappresentano uno strumento, molto perfettibile, attraverso il quale i fisco può determina il volume di ricavi per determinati tipi di attività e professioni.

Questa analisi tiene conto di fattori strutturali, di mercato e territoriali per determinare i guadagni dei vari profili imprenditoriali.
Gli studi di settore sono stati introdotti con il dichiarato obiettivo di ridurre l'evasione fiscale identificando facilmente delle dichiarazioni fuori norma.
Pertanto gli studi di settore, permettono all'Agenzia delle Entrate di effettuare un primo controllo su anomalie e illeciti, prima ancora di procedere poi all'accertamento dello stato dei contribuenti attivando la procedura di contraddittorio obbligatorio.
E’ del tutto evidente che nei fatti non possono sostenere la realtà del singolo contribuente, e più in generale, non sono uno strumento dotato di quella flessibilità tale da poter riorganizzare l’interpretazione in funzioni di un mercato che si caratterizza per la velocità di cambiamento e per la sua imprevedibilità.
In concorso con altre evidenze, gli studi di settore possono fornire una informazione di massima circa la fedeltà del contribuente, anche se in realtà molti altri elementi, non di aggregazione ma di personalizzazione dovranno fornire risposte più puntuali ed aderenti alla realtà che si sottopone ad accertamento.
Con sentenza n.1996 del 2022 la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia afferma che gli studi di settore rappresentano indicatori di una possibile anomalia nella condotta fiscale, in base ai quali l'Amministrazione è tenuta al contraddittorio con il contribuente.
Di conseguenza quest’ultimo ha l’onere di fornire giustificazioni in merito all’eventuale incongruenza della redditività rilevata rispetto a quella indicata dallo studio di settore applicato.
Secondo l’insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, infatti, il contribuente deve provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standard” ( Corte di Cassazione sentenza n. 26635 del 2009).
Bisogna dire inoltre che nel caso in esame le circostanze evidenziate dalla società appellante (congiuntura economica; presenza del ricorso al credito bancario; rapida obsolescenza del magazzino; insostenibile concorrenza dei negozi on line; localizzazione; presenza di altri redditi riferibili ai soci) per giustificare la veridicità dei dati indicati nella sua dichiarazione, infatti, non sono state puntualmente smentite dall'Ufficio.
Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale siciliana ha dunque accolto le motivazioni addotte dall’appellante, tra cui la congiuntura economica e l’insostenibile concorrenza dei negozi on line, circostanze che non sono state puntualmente smentite dall’Ufficio.
Grazie per l'attenzione riservataci.

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