Soglie di punibilità per società di persone.

a cura di Giacomo Scortichini

Società di persone e soglie penalmente rilevanti.

Non sempre l’omissione o la dichiarazione infedele producono effetti penali.
Questo dipende dal fatto che per le varie condotte evasive a volte si rimane in ambito di mero illecito e a volte si entra in ambito penale.
La motivazione è rinvenibile
nell’entità del tributo sottratto, dalla rilevanza del danno prodotto all’erario che funge da scriminante; sotto tale soglia parliamo di illecito sopra di reato.

Dunque la medesima condotta può
produrre effetti giuridici profondamente dissimili.
A tal proposito è interessante riassumere la Cassazione n.42868 del 2013
che afferma che le soglie di punibilità hanno natura di elementi costitutivi del reato e non di condizioni obiettive di punibilità, pertanto anche tali soglie, come tutti gli altri elementi costitutivi del reato, "devono essere investite dal dolo" e, di conseguenza, se l’imputato non è consapevole di averle superate ed è in grado di poterlo dimostrare, non può essere condannato.

Ciò detto dobbiamo affermare che q
uando parliamo di società di persone al fine di valutare la sussistenza di un reato dichiarativo della società è importante determinare l’aggregato numerico a cui riferirsi per verificare l’eventuale superamento della soglia di punibilità di rilevanza penale.

Si potrebbe eccepire che se è previsto che l’utile è in carico a ciascun socio, in proporzione alla sua quota partecipativa, da ciò ne deriva che ogni socio dovrà provvedere alla liquidazione dell’imposta sul reddito; per cui nella sua dichiarazione il socio indicherà il proprio reddito, creando così un frazionamento dell’importo evaso dalla società.

La Cassazion
e n. 34407/2021 fuga ogni dubbio interpretativo, chiarendo che il superamento delle soglie penalmente rilevanti non possono essere calcolate sul reddito dei singoli soci, ma avendo cura di considerare la società nel suo insieme e pertanto è irrilevante l’imputazione del reddito pro quota perché sono le operazione svolte dalla società, nel suo insieme a determinare la soglia di rilevanza penale.

La Cassazione ci dice che non è dunque contestabile la valutazione unitaria dell’imponibile prodotto dalla società.
Evadere le imposte è un atto riferibile all’impresa e chi lo compie, nel caso di specie l’amministratore, agisce per generare un ingiusto arricchimento patrimoniale alla società; è dunque irrilevante
la ripartizione del reddito tra i soci in proporzione alla loro quota d’impresa.

In conclusione il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del d.lgs. 74/2000, può essere integrato anche mediante la presentazione della dichiarazione in nome della società in accomandita semplice; in tal caso, ai fini del calcolo della soglia di punibilità, l'imposta sui redditi evasa deve essere calcolata in maniera unitaria non potendo operarsi una ripartizione dellimposta evasa con riferimento alle quote di partecipazione dei singoli soci.

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