Scissione soggettiva degli effetti della notifica
a cura di Giacomo Scortichini
Per i termini di decadenza si considera l'invio.
Visto e considerato che l’attività di notifica deve rispondere a determinate tempistiche che sono determinate dai termini di decadenza, ci si domanda se tale tempistica agisca prendendo a solo riferimento l’attività del notificante, e dunque la data di spedizione, o se invece si dovrà tenere in considerazioni il tempo in cui il contribuente abbia ricevuto l’atto impositivo.
Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica risponde proprio all’esigenza di tutelare il notificante e proprio per tale ragione che la Suprema Corte ha statuito con sentenza 40543 del dicembre 2021 che “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
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