Sanzioni tributarie non penali
a cura di Giacomo Scortichini
Le sanzioni tributarie per dichiarazioni omesse o infedeli
Il presente parere non ha la pretesa di essere esaustivo in merito ad una tematica così complessa e vasta, si limita ad esporre una generale ricognizione in materia di
imposte dirette;
imposte su valore aggiunto;
riscossione dei tributi
Quando parliamo di imposte dirette, ci stiamo sostanzialmente riferendo all’IRPEF, IRES, IRAP, sono imposte che vanno a colpire direttamente il reddito o il patrimonio del soggetto.
L’IRPEF è l’imposta da applicare al reddito dei Privati;
L’IRES è l’imposta da applicare sui redditi delle Società;
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive
E’ bene precisare che dette imposte non vanno confuse con quelle “indirette” che invece colpiscono la produzione, lo scambio e il consumo di beni e servizi; gli esempi più significativi sono l’IVA, IMU, IMPOSTA DI BOLLO, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI SUCCESSIONE, IMPOSTA DI DONAZIONE.
L’Omessa dichiarazione : Si applica una sanzione tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute.
Per i redditi prodotti all’estero è prevista una sanzione maggiorata di un terzo (1/3)
In ogni caso l’importo della sanzione non potrà mai essere inferiore all’importo di euro 250.
Nel caso in cui non fossero dovute imposte, si applica comunque una sanzione di importo compreso tra i 250 e 1.000 euro.
La dichiarazione viene dichiarata “omessa” dopo 90 giorni dalla data di scadenza.
Nel caso in cui la “dichiarazione omessa” viene presentata prima dello scadere del termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e prima dell’eventuale accertamento, si applica una sanzione amministrativa che è compresa tra il 60% e il 120% dell’ammontare delle imposte dovute; in ogni caso per un importo mai inferiore ai 200 euro.
Anche in questo caso, qualora le imposte non fossero dovute, si applicherà una sanzione di importo compreso tra i 150 e i 500 euro.
La dichiarazione infedele: Può realizzarsi o per un imponibile inferiore o per un credito superiore allo spettante.
Un imponibile inferiore, scaturisce da una dichiarazione ridotta della misura del reddito o del valore della produzione;
Un credito superiore allo spettante si genera attraverso l’inserimento di “indebite detrazioni d’imposta” o attraverso l’inserimento di “indebite deduzioni dell’imponibile”.
In questo caso, vale a dire nella dichiarazione infedele, si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 90% e il 180%, o sulla “maggiore imposta dovuta”, nel caso di dichiarazione ridotta nella misura del reddito, o dal valore della produzione o dalla differenza del credito utilizzato.
Le suindicate sanzioni saranno aumentate della metà quando la violazione è realizzata con condotte fraudolente, artifici o raggiri, falsa documentazione, condotte simulatorie.
Fuori dei casi di condotte illecite, quando gli indebiti vantaggi accertati sono inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarato, per un importo comunque non superiore ai 30.000 euro, la sanzione è ridotta di un terzo.
La medesima riduzione si avrà quando la dichiarazione infedele è frutto di errore, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nella annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente.
Nel caso non vi sia nessun patimento per l’erario (nulla debbo) ci sarà solo l’applicazione della sanzione in ragione di 250 euro.
Infine è opportuno chiarire cosa si intenda per “ maggiore imposta ”; è la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni; cioè quanto dai controlli automatici (decreto 600 del 1973) emerge un risultato diverso da quello riportato in dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio si ravvisa una imposta o una maggiore imposta, il contribuente, entro 30 giorni dalla comunicazione, può fornire i necessari chiarimenti.
Nella determinazione delle sanzioni l’articolo 7 del Decreto Legislativo n.472 del 1997, ci dice che si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
Inoltre sarà tenuta in debita considerazione la personalità del trasgressore che sarà desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
La sanzione può essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, intendendo con ciò le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla meta' del minimo.
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