Riduzione della TARI in caso di autosmaltimento dei rifiuti

a cura di Giacomo Scortichini

TARI e sconto per autosmaltimento.

La Cassazione con sentenza numero 17334 del 19 agosto 2020, si è espressa in merito alla “TARI” nei casi in cui il servizio non venga usufruito da un soggetto, non per sua scelta ma per una organizzazione territoriale comunale che nei fatti lo escluda dal servizio.
Ebbene la Corte ha specificato che il soggetto non può essere esonerato dalla tassazione perché è comunque tenuto a sostenere i costi generali del servizio, ma può beneficiare della riduzione, la cui portata non è né risarcitoria né sanzionatoria ma riequilibra i costi che il soggetto sostiene direttamente per tale servizio.
La riduzione del 40% della Tari spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta dei rifiuti, istituito e attivato dal Comune, non venga effettuato nella zona del territorio comunale in un cui è ubicato l'immobile del soggetto destinatario della riduzione.

Un’altra Cassazione la n. 14907, sempre del 2020, afferma che ove il comune abbia attivato il servizio di raccolta e smaltimento nella zona nella quale è ubicato l’immobile del contribuente, e quest’ultimo abbia provveduto, per qualsivoglia ragione, a provvedere a tale servizio autonomamente, la tassa è comunque dovuta in ragione dei fini generali del servizio, però in misura ridotta nella misura massima del 40% da stabilire in base alla distanza chilometrica dal punto di raccolta comunale più prossimo.

Dunque possiamo affermare che il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti non avvalendosi dei servizi comunali ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non al completo esonero dall’obbligo del pagamento del tributo.
Questo perché la tassa in questione è volta a consentire all’amministrazione di soddisfare un bisogno primario di tutta la collettività e non, secondo una logica commutativa, del singolo individuo.
Pertanto, l’omesso svolgimento del servizio di raccolta nella zona dove è collocato l’immobile a disposizione del contribuente, o l'autonomo smaltimento non determinano l’esenzione dalla tassa, bensì una riduzione della stessa, a condizione che il soggetto fornisca la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiarne.
Grazie per l'attenzione riservataci.

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