Residenza fiscale delle persone fisiche

a cura di Giacomo Scortichini

Come si determina il luogo di tassazione di un soggetto.

Determinare la residenza fiscale è un elemento decisivo al fine di poter determinare gli obblighi impositivi del soggetto. Precisiamo che il fatto che un soggetto decida di stabilire la propria residenza anagrafica in un tal luogo, questo nulla ci dice sulla sua residenza fiscale, ci racconta semplicemente che il soggetto intende stabilirsi abitualmente il un luogo.

Questo perché dobbiamo effettuare un distinguo tra residenza e domicilio:
- La residenza equivale all’abituale dimora del soggetto;
- Il domicilio è invece il luogo dove avviene lo svolgimento dei affari ed interessi del soggetto.

Esistono tre condizioni affinché il soggetto possa essere ritenuto “fiscalmente residente”:
- L’iscrizione nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
- Il domicilio nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 comma 1 del codice civile;
- La residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del codice civile.

Se si verificano una di queste tre condizioni per un periodo d’imposta superiore alla metà dell’anno (183 giorni), il soggetto si considera fiscalmente residente per l’intero periodo di imposta. Il che vuol dire che il contribuente è soggetto alla tassazione di quel paese indipendentemente da dove provenga il reddito.

Prendiamo il caso che un cittadino voglia cambiare la residenza fiscale in altro paese deve:
- cancellare la sua iscrizione all’anagrafe italiana;
- stabilire la nuova dimora abituale;
- effettuare la sua iscrizione AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) se il trasferimento è relativo ad un periodo superiore all’anno.

Inoltre devono sussistere elementi che possano far ritenere che il soggetto mantenga una stretta correlazione con il territorio nazionale:
Ad esempio la presenza della famiglia, proprietà immobiliari, iscrizione a circoli e club, titolarità di cariche sociali ecc... Insomma tutti quei requisiti che saranno funzionali alle verifiche dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà la stessa Agenzia dell’Entrate, una volta effettuate le dovute verifiche, a rilasciare il certificato di residenza fiscale un documento che attesta la residenza di persone fisiche, società, enti, organismi e fondi. La sua utilità è che permette di non pagare le tasse in un altro stato: il certificato quindi può essere presentato nel paese in cui viene prodotto il reddito per dimostrare che le tasse sono pagate in Italia.

Se invece il trasferimento viene realizzato in uno Stato o territorio individuato all'interno delle cosiddette “black list dei Paesi a fiscalità privilegiata come indicato espressamente dal D.M. 4.5.1999, le regole cambiano in maniera sostanziale. Infatti, l’articolo 2 comma 2 bis del TUIR contiene infatti una presunzione legale relativache determina la continuità della sussistenza della residenza fiscale in Italia del soggetto che si sia trasferito in un Paese black list a meno che questi non sia in grado di fornire la non veridicità della presunzione legale: vi è quindi un’inversione dell’onere della prova che in questo caso, visto la illecita attrattiva di taluni paesi, grava sul contribuente.

Anche in termini di decadenza dei termini di accertamento si è agito in questa direzione ponendo l’accertabilità sino a 10 anni per dichiarazioni mendaci e 14 anni per omissione dichiarativa.

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