Regime fiscale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche
a cura di Giacomo Scortichini

Come accedere alle agevolazioni fiscali.
Cominciamo con il chiarire la differenza tra ASD ( Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD ( Società Sportiva Dilettantistica).
In una ASD sussiste la piena responsabilità patrimoniale delle persone che agiscono in nome e per conto dell'associazione, mentre nella SSD la responsabilità dei soci è limitata esclusivamente al capitale conferito, perché l'ente costituito ha una sua autonomia patrimoniale.
Le associazione e le società sportive dilettantistiche, che più avanti per comodità chiameremo ASD e SSD, per i nobili scopi che perseguono, tutti sostanzialmente rivolti a finalizzare obiettivi sociali, quali l’inclusione, la salute, il tempo libero, è stata sempre beneficiaria di agevolazioni fiscali proprio per permettere a chi ne sostiene le fatiche di poter più facilmente dar continuità a questa benemerita attività.
Da un punto di vista strettamente giuridico viene definita come “ Ente non commerciale priva di scopo lucrativo”.
E’ bene però rammentare che il diritto di poter fruire del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche non discende dal contenuto formale o ideale riportato all’interno dello statuto o dell’atto costitutivo, ma occorre dimostrare di agire conseguentemente a quanto in esso dichiarato, vale a dire perseguire concretamente le finalità associative, ove emerga con assoluta evidenza la volontà di porre in essere attività senza fine di lucro. Di contro nel caso in cui emergano delle condotte da parte dei soci che possono essere ritenute di tipo imprenditoriale, come lo scopo di ridistribuire gli utili di gestione ad esempio, verrà a mancare lo “ il fine non lucrativo”.
Dunque, in questo caso saremo alla presenza di una Associazione che usufruisce di un regime fiscale agevolato in virtù di una di una veste giuridica impropriamente qualificata come non commerciale perché limitata alla solo definizione statutaria, ma esclusa dai fatti che sono di ben altra natura rispetto ai apprezzabili valori ispiratori promossi da simili organizzazioni.
Tale orientamento è stato recentemente espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con sentenza numero 7292/4 del novembre 2022.
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