Reddito da locazione di immobile in comproprietà

a cura di Giacomo Scortichini

Imputazione del reddito di locazione a immobile in comproprietà

Il Sig. Antonio di Perugia, ci offre possibilità di fare il punto su questa particolare condizione e provvediamo con estremo piacere.
La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio con sentenza 1733 del 2022 ha preso in esame una questione inerente il reddito dichiarativo del contribuente che ha stipulato un contratto di locazione la cui proprietà e parimenti divisa con un altro soggetto.
Al momento della dichiarazione, il comproprietario, unico sottoscrittore del contratto, aveva nei tempi dovuti presentato il modello unico dichiarando il solo 50% del reddito di locazione derivante dal contratto, solo da lui sottoscritto.
A fronte di questa parziale dichiarazione di reddito l’agenzia dell’Entrate ha emesso avviso di accertamento con la richiesta di tassazione sull’intero importo percepito dal contratto di locazione, affermando che essendo il solo comproprietario beneficiario del reddito di locazione, non avrebbe dovuto dichiarare solo il 50% del reddito ma il 100% del reddito da locazione.
Bisogna intanto precisare che il contratto di locazione stipulato da un solo proprietario è valido, dunque un solo comproprietario può agire e disporre per l’intera proprietà, ma nella consapevolezza che gli altri comproprietari hanno la possibilità di richiedere al locatore il ristoro per il mancato reddito da locazione, in misura della propria percentuale di proprietà.
Ciò che emerge dalla recente sentenza è che per quanto riguarda i redditi di locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito; cioè è possibile imputare al solo sottoscrittore del contratto di locazione l’intero reddito derivante anche se la proprietà è suddivisa, sullo stesso immobile, su più proprietari.
In effetti qualora non risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano.
Quindi una autonoma imputazione del reddito di locazione che non sia la rappresentazione dell’assetto proprietario è del tutto ammissibile, in quanto il reddito, il beneficio e dunque anche la tassazione devono far riferimento al reale percettore e non ad una astratta presunzione derivante da un assetto proprietario che non determina necessariamente la ripartizione del reddito di locazione.
Grazie per l'attenzione concessaci.

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