Evitare il pignoramento e la vendita della propria casa.
a cura di Giacomo Scortichini
Clausole vessatorie e passato in giudicato
La sentenza n. 9479 del 2023 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione ha introdotto un significativo cambiamento nella tutela dei consumatori, in virtù di un indirizzo di diritto europeo, ha infatti statuito il superamento del passato in giudicato derivato dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.
La sentenza apre un nuovo scenario rispetto ai pignoramenti e la conseguente vendita all’asta della casa di qualsivoglia proprietario. Infatti in presenza di clausole vessatorie contenute nei contratti bancari, sia che si tratti di mutuo o fideiussione, secondo la Suprema Corte è possibile bloccare gli atti impositivi dell’esecuzione anche dopo che siano spirati i termini per opporsi al decreti ingiuntivo.
La cosa non è di poco conto in quanto la normativa italiana prevede che il debitore abbia 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo prima che lo stesso divenga non più opponibile così come, di conseguenza con un debito divenuto definitivo, non sarà possibile opporsi al conseguente pignoramento.
Oggi, secondo la “ Corte di Giustizia Europea” e la “ Corte di Cassazione a Sezioni Unite” le cose non stanno più così.
I due massimi organi della giustizia nazionale e continentale ci dicono che in presenza di clausole inserite all'interno di un contratto, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra, nel caso di specie da un lato il consumatore e dall’altro il professionista, anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto e la banca o la finanziaria hanno avviato il pignoramento, il debitore deve comunque avere la possibilità di opporsi ad un simile contratto.
Questo significa che il giudice, una volta accertata la presenza di una clausola vessatoria e reso noto all’esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione per far accertare la natura abusiva della clausola, potrà bloccare la vendita forzata della casa e chiudere definitivamente l’asta.
Circa la natura delle clausole vessatori possiamo riferirci a “tassi di interesse” troppo elevati, o a “commissione troppo onerose” ovvero “imposizione in ambito assicurativo” o gli “ambiti di competenza a decidere”, o “ variazioni contrattuali unilaterali”, insomma tutto ciò che sbilancia a favore del professionista i vantaggi contrattuali in forza di una posizione di “dominio” e di abuso della propria professionalità nei confronti di un normale consumatore.
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