Processo tributario e prova testimoniale
a cura di Giacomo Scortichini
La prova testimoniale scritta.
La legge 130 del 2022, pur mantenendo all’interno del processo tributario il divieto di giuramento, elimina il divieto della prova testimoniale, la cui ammissibilità sarà demandata alla valutazione del Giudice nel caso in cui la ritenga utile ai fini di una corretta interpretazione della controversia.
Pur essendo un buon passo avanti per l’accertamento della verità, o quantomeno in un ambito di bilanciamento di mezzi probatori tra le parti, si può immaginare che il suo carattere di “indispensabilità” potrebbe finire per collocare l’utilizzo della prova testimoniale in un ambito estremamente residuale.
In più se consideriamo che detta testimonianza dovrà avvenire in assoluta conformità con quanto stabilito dall’articolo 257-bis del codice di procedura civile, vale a dire nella solo forma scritta, mediante la compilazione del modello di testimonianza ove dovrà rispondere ai quesiti posti in esso, possiamo meglio comprendere la sua relativa marginalità.
E’ bene sottolineare che il testimone potrebbe trovarsi nella condizione di non essere in grado di rispondere ad alcune domande tra quelle poste, ovvero potrebbe avvalersi della facoltà di astenersi (art. 249 codice procedura civile) indicando però in entrambe i casi le ragioni della mancata risposta o dell’astensione.
La deposizione potrà essere ammessa anche in assenza di accordo tra le parti, essendo sufficiente che il collegio giudicante la ritenga opportuna anche solo a fronte della chiamata di una sola delle parti.
Il Giudice, una volta esaminate le risposte, può disporre che il testimone sia chiamato a deporre alla sua presenza, aprendo dunque ad una, per quanto improbabile, testimonianza orale.
La norma in esame dispone poi che nei casi in cui la pretesa erariale sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova per testimoni potrà essere ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal Pubblico ufficiale.
Questo perché le asserzioni dei pubblici ufficiali sono caratterizzati da una “ fede privilegiata”; e anche questo aspetto concorre a rendere estremamente residuale l’utilizzo della prova testimoniale, anche se è innegabile che apre ad una prospettiva di rafforzamento dell’attività difensiva del contribuente, pur restando collocata in un ambito di utilizzazione assai residuale.
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