Prestito ai figli
a cura di Giacomo Scortichini
Prestiti infruttiferi ai figli o parenti
La nostra società si è sempre basata su di una rete familiare che ne ha determinato una stabilità affettiva ed economica.
Fanno parte del nostro esistere sentirci parte di una collettività ed proprio partendo dal tessuto familiare, per poi espandersi nell’ambito amicale, che il reciproco sostegno morale ed economico ha nel corso degli anni regolato la nostra vita relazionale.
Non sono rare le espressioni del tipo “ se devi andare in banche ti li prestiamo noi”. Chi di non ha mai detto questa cosa ad un proprio figlio?
La nostra società è progredita sugli aiuto che i nostri genitori ci hanno concesso per l’acquisto di una nuova casa, un auto, l’apertura di una nuova attività imprenditoriale o professionale.
Ci stiamo riferendo ai cosiddetti “ prestiti infruttiferi”, che ovviamente non sono a titolo oneroso, che, anche nella loro informalità, debbono comunque assolvere ad alcune funzioni burocratiche al fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate possa ritenere che quel prestito sia ascrivibile ad un reddito non dichiarato.
Dunque è importante dichiarare, per cifre non irrilevanti ( generalmente oltre i 500 euro), di aver dato e ricevuto un tale importo da un parente.
Da un punto di vista giuridico i due soggetti interessati assumono il nome di “mutuante”, colui che concede il prestito e “ mutuatario” colui che lo riceve; per facilitare la comprensione useremo i termini “ colui che da” e “ colui che riceve”.
Bisogna effettuare una “scrittura privata” che contenga, oltre al fine del prestito e la sua data:
- I dati personali dei firmatari ed il loro grado di parentela;
- L’entità della cifra prestata, il tempo limite per la restituzione, il metodo di pagamento
- Deve essere inserita la dicitura “Prestito infruttifero, neppure nella misura degli interessi legali”
Tale contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
L’aspetto della “data certa” ricopre una rilevanza assoluta.
Se infatti non si vuole incorrere in accertamenti fiscali dovuti dalla presunzione che “colui che da” stia percependo degli interessi sul prestito che andrebbero comunque tassati, è bene validare la data apponendo al documento contrattuale una marca temporale o effettuare uno scambio di PEC del contratto tra le parti.
Sia per il prestito che per la relativa restituzione e sempre preferibile utilizzare bonifici bancari o comunque limitare l’uso del contate all’interno delle soglie disposte per legge.
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