Pignoramento presso terzi.

a cura di Giacomo Scortichini

Forme di espropriazione e pignoramento presso terzi.

Ci stiamo riferendo ad una “forma di espropriazione” che si attua attraverso le seguenti modalità:


-
La espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo
- La espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi

L’esecuzione forzata può aver luogo solo in forza di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile;
Il credito è certo quando il creditore è in possesso di tutti gli elementi per dimostrare l’esistenza del suo diritto ; è liquido quando è precisamente determinato nel suo ammontare; è esigibile se non vi sono termini o condizioni che ne impediscono il pagamento da parte del debitore.

Sono titoli esecutivi:
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le sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi
- le cambiali o altri titoli di credito
- atti del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.


Attraverso uno dei suindicati titoli si procede alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, tenendo nella dovuta considerazione l’articolo 26 del codice di procedura civile, che, per quanto attiene l’esecuzione forzata, ci dice che per l’espropriazione:
Su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
Per l' espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.
Dunque il legale del creditore, una volta concluso l’atto di pignoramento presso terzi, incaricherà l’ufficiale giudiziario di darne notifica sia al debitore che al pignorato”.

Il pignoramento dev’essere instaurato, a pena di
improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente dinanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in base al quale è promossa la procedura esecutiva.


L’articolo 546 del cpc statuisce che “
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al
pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545(crediti impignorabili) e dalle speciali disposizioni di legge.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496
( nel caso i beni abbiano un valore superiore al credito) ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza".

L’articolo 547 del cpc norma la dichiarazione che il “terzo” deve notificare, entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento, al creditore procedente al fine di renderlo edotto di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

E’ possibile che il “terzo” non presenti affatto la dichiarazione, in questo caso il creditore procedente, in sede di udienza, ne da comunicazione al Giudice che provvedete a fissare nuova udienza alla quale dovrà comparire il terzo, tale notifica gli sarà inoltrata dall’avvocato del creditore, con la dichiarazioni e con le motivazioni inerenti il mancato invio della dichiarazione.

E’ possibile che il “terzo” non si presenti neanche alla nuova udienza o, pur comparendo, si rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione; se l’allegazione consente l’individuazione del credito e dei beni di appartenenza del debitore in possesso di terzo, il giudice provvede alla “assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo” (articolo 552 cpc) e alla “assegnazione e vendita di crediti” (articolo 553 cpc).

Il “terzo” presenta la dichiarazione e il creditore non contesta, il questo caso il Giudice fissa una nuova udienza per l’assegnazione o la vendita dei beni mobili o per l’assegnazione dei crediti.
Per quanto concerne “l’assegnazione e vendita dei crediti” l’articolo 553 del cpc ci dice che la norma prevede un'assegnazione obbligatoria per i crediti esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, a condizione che siano effettivamente riscossi (dei quali vieta anche se non esplicitamente, la vendita); ed eventuale (perché condizionata alla concorde richiesta dei creditori) per quelli esigibili in un termine più lungo o relativi a censi, rendite perpetue o temporanee. Per questi ultimi, nel caso che i creditori non ne chiedano d'accordo la assegnazione, è prevista la vendita, a norma dell'art. 552 cpc.

Il Legale ha 30 giorni di tempo per iscrivere la “iscrizione a ruolo”, dalla data di restituzione dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario, pena la perdita di efficacia della misura.

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