Opposizione agli atti esecutivi
a cura di Giacomo Scortichini
Opposizione e procedura agli atti esecutivi
L’articolo 617 e 618 del codice di procedura civile, normano le opposizioni contro gli atti esecutivi che solitamente avvengono nel processo esecutivo si riferiscono:
- Alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
- Alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto
- Ai singoli atti esecutivi
Lo scopo di queste opposizioni sono quelle di dimostrare l’invalidità, l’inopportunità, l’incongruenza, la discrepanza degli atti esecutivi.
Chi sono i soggetti che possono proporre opposizione agli atti esecutivi?
Sono legittimati i debitore esecutato, il proprietario del bene ( il terzo), il destinatario dell’atto esecutivo; anche il creditore procedente può proporre opposizione ad esempio nell’atto della “conversione del pignoramento” quando lo stesso ritenga che tale atto possa produrgli un danno patrimoniale.
Il “termine perentorio” entro il quale proporre opposizione agli atti esecutivi e di 20 giorni.
Il Giudice competente, nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto il titolo esecutivo, prima della notificazione del precetto, è quello del foro del domicilio del creditore.
A precetto notificato è competente il Giudice della esecuzione
E possibile effettuare una opposizione all’esecuzione (articolo 615 del cpc), vale a dire sollevare elementi che facciano emergere una incoerenza, una contraddizione tra l’inesistenza del diritto, che rende inammissibile la pretesa coattiva, e il riconoscimento dello stesso diritto, inesistente, all’interno del titolo esecutivo.
Mentre l’opposizione agli atti esecutivi vuole evidenziare la nullità formale dell’atto preliminare all’azione esecutiva.
L’articolo 618 del codice di procedura civile disciplina lo svolgimento dell’udienza davanti al Giudice per l’esecuzione.
A proposito della nullità della notificazioni dell’atto di pignoramento è opportuno citare la sentenza della Cassazione n. 33466/2019
“Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”
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