Obbligo avviso di udienza, diritto tributario.
a cura di Giacomo Scortichini
Diritto alla difesa e obbligo comunicazione udienza.
L’articolo 31 del “ Codice del processo tributario” statuisce che:
“1) La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima.
2). Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio”.
Quando viene previsto un termine con indicazione di “giorni liberi” significa che non devono essere computati nel termine né il giorno iniziale né il giorno finale.
Ad esempio non vanno conteggiati né il giorno in cui è stato notificato l’atto, né il giorno dell’udienza.
Basandosi su questo assunto normativo la Corte Suprema di cassazione, con ordinanza n. 11487 del 2013 ha statuito che “ è da ritenersi nulla la sentenza della Commissione Tributaria, nel caso in cui non venga comunicata al contribuente, nei termini previsti dalla legge, la fissazione dell’udienza”.
Appare del tutto evidente che la Cassazione abbia ben interpretato quanto disposto con l’articolo 24 la nostra Costituzione;
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”
Dobbiamo inoltre aggiungere che la violazione del dispositivo dell’articolo 31, Codice del processo tributario, concorre a rafforzare il “diritto alla difesa” già costituzionalmente tutelato.
Dunque la dichiarazione di nullità risulta ineccepibile, in quanto l’omessa comunicazione, nei termini prescritti dalla legge, della fissazione dell’udienza nega il diritto alla difesa.
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