Nullo accertamento notificato prima di 60 giorni.

a cura di Giacomo Scortichini

La decadenza dei termini di accertamento non è motivo di urgenza.

E' nullo l'avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.
Quanto esposto a condizione che non sussistano effettive ragioni di urgenza; è bene subito chiarire che le “ ragioni d’urgenza”, oltre ad essere fondate e sussistenti, non si determinano dal fatto che siano evidenziate nell’accertamento e a nulla serve invocare un motivo di urgenza che derivi dalla eminente scadenza dei termini di accertamento.
L’accertamento emesso prima di 60 giorni dal processo verbale di contestazione, rende nullo l’accertamento, senza le effettive ragioni d’urgenza, che non basta siano evidenziate nell’accertamento, ma devono effettivamente essere fondate e sussistenti.
L'articolo 12 della legge 212 del 2000 ci dice che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
Lo ribadiscono i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Ancona, con sentenza n. 1426/4 del 19 novembre 2021 i quali hanno respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
E’ infatti irrilevante che il mancato rispetto del termine dilatorio tra accesso ai locali da parte della Guardia di Finanza e avviso di accertamento sia dovuto all'imminente scadenza del termine di accertamento.
Questo è anche ciò che afferma la sentenza della Corte di Cassazione n. 26794 del 2020.
Dunque le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000 sopra citata ( almeno 60 giorni dal PVC), devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'Ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 3 più 7.