Notificazioni e comunicazioni tributarie
a cura di Giacomo Scortichini
Come vengono notificati gli atti tributari.
La notificazione è una procedura che rende edotti, uno o più soggetti, del contenuto di un atto, ottenendo così che la sfera giuridica di un soggetto trasferisca la conoscenza nella sfera giuridica di un altro soggetto.
Con specifico riferimento alla notificazione degli atti tributari, trattandosi di atti ricettizi , l’articolo 1334 del c.c. ci di dice che gli atti unilaterali ricettizi producono i loro effetti quanto e se pervengono al destinatario ed il contribuente ne prende coscienza.
In tema di notificazione degli atti tributari di accertamento bisogna tenere conto che qualora il consegnatario, cioè colui che fisicamente riceve l’atto, non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, l'agente notificatore “consegna o deposita” la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Al fine di non consentire di desumere il contenuto dell’atto, sulla busta non sono apposti segni o indicazioni. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e l'agente notificatore dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
La Cassazione n. 22879 del 2006 afferma che qualora il consegnatario non sia persona legata al destinatario da rapporti di famiglia, di parentela o di affinità, né di servizio, la stessa è da considerare nulla anche se tale persona si sia trovata nell’abitazione del destinatario.
Di contro, la non provata convivenza, con rapporto parentale o di affinità rende validata la notifica.
Nel caso di una irreperibilità del destinatario la notifica va effettuata attraverso il deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare e deve essere inserito in una busta chiusa e sigillata.
Nel caso di una notifica di atti alle società commerciali, quando si palesa l’impossibilità di procedere alla notificazione presso la sede sociale, si può provvedere alla notifica alla persona fisica che rappresenta l’impresa solo nel caso in cui il soggetto, oltre che essere citato nell’atto, risiede nel comune in cui l’Ente ha il suo domicilio fiscale.
Nel caso si palesi l'impossibilità di eseguire la notifica di un avviso di accertamento nella sede della società contribuente, il notificatore deve procedere verso il legale rappresentante dell’impresa. Nel caso che anche quest’ultimo tentativo risultasse vano, ancora una volta il deposito della notifica dell’atto avverrà nella casa comunale con successivo invio di raccomandata.
Se non verranno eseguiti tutti i passaggi procedurali della notifica, la stessa sarà considerata nulla.
Tuttavia, trattandosi di notifica nulla e non inesistente, l'irregolarità è sanata ex articolo 156 codice procedura civile, allorché il contribuente impugni l'avviso, così mostrando di averne avuto piena cognizione.
A proposito di notifica di atto tributario intestato a contribuente defunto la Cassazione , con ordinanza n. 17694 del 2017, ci dice che non si può configurare un rapporto tra il fisco ed un soggetto deceduto.
La Corte ha voluto ricordare che l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile. Infatti, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
L’irregolarità di notifica incide pertanto sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti. ( Cass.18729/2014-228/2014- 28192/2013)
Nel caso di notifiche tributari per contribuenti all’estero c’è da dire che qualora un nostro concittadino intenda trasferirsi all’estero, e con lui la propria residenza fiscale, dovrà provvedere alla cancellazione dall’anagrafe nel suo comune e provvedere alla registrazione sulla AIRE ( Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
Bisogna dire inoltre che questi due aspetti, l’essersi cancellati dall’anagrafe e l’iscrizione nella AIRE di per se non sono sufficienti a dimostrare la non residenza nello stato. Il domicilio civilistico è condizione sufficiente per l’integrazione della residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
L’articolo 142 del c.p.c. prevede che la notifica degli atti impositivi a soggetti o:
Non residenti, Non dimoranti, No domiciliati in Italia deve avvenire mediante raccomandata all’indirizzo del destinatario nella sua nuova residenza all’estero e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri, per la consegna alla persona alla quale è diretta.
Il trasferirsi in un paese estero non significa sottrarsi all’azione impositiva dello Stato ove il contenuto dell’atto si è determinato.
Nel caso in cui il contribuente non abbia comunicato l’indirizzo estero, oppure risieda al di fuori dell’Unione europea, la notifica andrà effettuata nel comune (italiano) di ultimo domicilio fiscale, laddove non vi fosse abitazione, ufficio, azienda si procede a norma del DPR 600/1973 art. 60 c.1, lett. e) mediante affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune.
La Cassazione ha infine chiarito, in via presuntiva, che “per i soggetti emigrati in Stati a fiscalità privilegiata, il domicilio fiscale è quello dell’ultimo comune di residenza nello Stato”, sino a prova contraria; infatti spetta ai contribuenti dimostrare che lo stato estero rappresenta il centro dei loro interessi. La Cassazione ci dice inoltre che i trasferimenti all’estero non possono essere considerati tali se fittizi, questo a maggior ragioni per gli Stati che rientrano nella “black list”.
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