Notificazione cartelle mediante corriere privato

a cura di Giacomo Scortichini

Notificazione da corriere privato.

La sentenza del 12 novembre 2021, numero 1309/6 emessa dalla “ Commissione Tributaria Regionale” per la Toscana ci offre l’opportunità di fare chiarezza in merito alle notificazione emanate dall’Agenzia delle Entrate ed altri enti impositivi autorizzati.
Gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie delle Entrate e Riscossioni e dagli altri enti impositori non debbono necessariamente essere notificati tramite Operatori delle Poste Italiane ma anche mediante corriere privato senza che ciò possa configurare una illegittimità procedurale e dunque una invalidità di notificazione.
Tale regola, recentemente riaffermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall’entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano.
Spiegano i giudici che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciatesi con la sentenza n. 299/2020 hanno chiarito in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace.

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