Notifica di accertamento e irreperibilità assoluta
a cura di Giacomo Scortichini
Come dimostrare l'irreperibilità assoluta.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 33616 del 2022 ha stabilito che, con riferimento alla notifica degli avvisi e degli atti tributari impositivi, il messo notificatore, dopo aver proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento senza aver trovato il contribuente oggetto dell'atto, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di irreperibilità assoluta dello stesso.
Al riguardo bisogna sottolineare che non esistono norme che definiscono quali attività ispettive debbano essere adottate né in quale documento debba essere espresso il risultato di tali ricerche, l’importante è che si rilevi chiaramente che le ricerche siano state effettuate e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.
Dunque il punto è espletare una serie di attività al fine di poter ragionevolmente affermare che esiste una “ irreperibilità assoluta” ( Cassazione n.6788 del 2017).
L’irreperibilità assoluta si verifica quando non si conoscono la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario nonostante le adeguate ricerche svolte dal notificante.
Solo a questo punto L’ufficiale giudiziario può eseguire la notifica depositando una copia dell’atto presso la casa comunale afferente all’ultima residenza del destinatario;
Vi è da aggiungere che qualora anche questo dato non dovesse essere noto, la copia dell’atto va depositata presso la casa comunale del luogo di nascita del destinatario.
Nel caso fossero ignoti entrambi i luoghi citati, l’ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell’atto al pubblico ministero.
Dunque se dalla relata di notifica non risulta l’impossibilità assoluta di reperire il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, si verifica il caso di ignoranza colpevole; inoltre, la notifica è considerata nulla se nella relata l’ufficiale giudiziario non fa cenno alle indagini effettuate per reperire l’indirizzo del destinatario.
Nel caso dell’irreperibilità assoluta, la notifica si considera eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono stati compiuti tutti gli adempimenti sopra riportati.
Nel caso di specie la Suprema Corte non ha ritenuto accertata l’irreperibilità assoluta del contribuente poiché le informazioni circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota, raccolte dal custode dello stabile in cui era ubicato il suo domicilio fiscale, non possono essere ritenute sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta.
Vale a dire che la verifica effettuata dal messo notificatore non spiega se il mancato rinvenimento del destinatario presso l'abitazione sia stato dovuto effettivamente ad un'ipotesi di irreperibilità assoluta, quest'ultima configurabile, si ripete, soltanto là dove nel Comune di residenza, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non avesse avuto più né abitazione, né ufficio o società.
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