Le prescrizioni brevi in ambito tributario
a cura di Giacomo Scortichini
Passato in giudicato e prescrizione.
L’articolo 2953 del codice civile afferma che:
“ I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"
Secondo l’articolo 2953 alla prescrizione più breve di dieci anni si sostituisce quella decennale quando riguardo ai diritti che a quella sono soggetti sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
È evidente la ratio della norma, la quale, in definitiva, ci può servire da conferma del principio già ampiamente affermato, vale a dire che il giudicato si struttura non nella prescrizione relativa al diritto cui esso si riferisce, ma dalla prescrizione sua propria che non può non essere se non quella generale ordinaria, di dieci anni.
La prescrizione decennale derivante da “passato in giudicato”, di cui al sopra indicato articolo del codice civile, non decorre dal momento della pubblicazione della sentenza, ma dalla preesistenza di una sentenza recante un accertamento definitivo sullo stesso oggetto: questo effetto di impedimento si traduce in rispetto e subordinazione a quanto già deciso in un precedente processo.
Nel nostro diritto processuale, indica un provvedimento giurisdizionale divenuto ormai irrevocabile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari, o perché siano già decorsi i termini per impugnare o perché siano già stati esperiti tutti i mezzi d'impugnazione previsti.
Ad una lettura filosofica del diritto appartiene una dottrina minoritaria che definisce la cosa giudicata come una finzione giuridica atta a proteggere le sentenze definitive.
Attraverso questo approccio, si vuole far intendere che nel giudizio si può trovare solo una verità soggettiva ma non oggettiva, poiché l'elemento di pura verità è impossibile da conseguire proprio in ragione dei limiti attribuibili alla certezza umana che può vantare sugli eventi accaduti.
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