La rateizzazione del debito fiscale
a cura di Giacomo Scortichini
Rateizzare i debiti con il fisco.
Frequentemente, quando l’esposizione debitoria assume una certa rilevanza, si è soliti orientarsi verso una rateizzazione del debito.
Prima di provvedere al pagamento dobbiamo però avere consapevolezza che la “notifica” è una condizione di efficacia dell’atto, per cui al contribuente che abbia chiesto la rateizzazione del debito non è esclusa la contestazione delle pretese tributarie.
Questo perché “la conoscibilità della cartella deve avvenire nelle forme prescritte dalla legge, essendo la stessa presupposto per l’instaurazione di un corretto contraddittorio”, ha recentemente affermato la Commissione Tributaria Regionale.
A tal proposito si è espressa parimenti la Cassazione con sentenza 3347 del 2017 affermando che “In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’”an debeatur”, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario”.
Per “ acquiescenza” si intende l’accettazione di un atto da parte del destinatario, che dunque rinuncia ad impugnare lo stesso nei termini e nei modi consentiti dalla legge.
Per “ an debeatur” si intende “ la valutazione che il Giudice deve fare al fine di accertare se è dovuta una determinata prestazione.
Dunque la Cassazione ci dice che anche se il contribuente ha fatto richiesta di rateizzazione di una determinata cartella esattoriale, da ciò non si può giungere a desumere che la notifica sia stata effettuata in modo esemplare e dunque tale da escludere la possibilità di ricorre per difetto di notificazione.
Ciò detto tornando alla rateizzazione è bene approfondire i temi che ne determina, a parere dello scrivente, una ridotta efficacia, sia per quanto riguarda il contribuente, sia per quanto concerne l’erario.
Dobbiamo innanzi tutto tenere in grande considerazione il fatto che il Fisco, al pari di qualsiasi altro creditore, non può “ uccidere” i propri “clienti”, perché finirebbe per non introitare più neanche quel poco che il contribuente sarebbe in grado di garantirgli.
Inoltre in suo potere impositivo è l’espressione di una legislazione che non può non tener conto che ogni fallimento d’impresa, di attività professionale o artigiana è anche un fallimento del sistema Paese; un duro colpo al sistema produttivo, occupazionale e al benessere dell’intera popolazione.
E’ per questa lapalissiana consapevolezza che il recupero creditorio deve muoversi su di un equilibrio che veda da una parte onorati gli impegni assunti con l’erario e dall’altra una limitazione impositiva ed esecutiva che consenta di far progredire il tessuto produttivo e dunque il Paese.
Lo strumento della rateizzazione va proprio in questa direzione; concedere a chi si trova in difficoltà economica una nuova possibilità, prima per l’interesse generale poi per il contribuente. E’ bene che questo concetto ci sia sempre ben chiaro perché i bassi livelli di esposizione con l’erario sono prerogative di paesi a basso sviluppo mentre il debito, per quanto possa apparire strano, denota ricchezza e prosperità.
Inoltre trovo irrilevante il dibattito apertosi sulle cosiddette “imprese sostenibili” e “imprese insostenibili” perché le congiunture sfavorevoli sono in grado di alterare una corretta interpretazione , si pensi alle aziende del turismo o quelle della ristorazione in questa fase pandemica.
Questo sta a significare che non sempre le ragioni delle difficoltà economiche debbono essere ricercate all’interno dell’impresa, ma in un ambito macroeconomico molto più articolato e complesso.
Quindi possiamo affermare che lo strumento della rateizzazione dovrebbe essere dotato di maggiore flessibilità, al fine di garantire la sostenibilità del rateo e con esso la possibilità di una ripresa, possibile alla sola condizione che l’impresa non sia soffocata da eccessivi impegni debitori.
Inoltre lo Stato avrebbe la garanzia di veder ristorata la pretesa debitoria, anche se in tempi più lunghi, perché deprivare il contribuente di qualsivoglia aspettativa di rinascita imprenditoriale significa collocare il debitore fuori dalla possibilità, ma soprattutto dalla opportunità di sanare il suo debito.
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