La condizione di "forza maggiore" nel diritto tributario.

a cura di Giacomo Scortichini

Va dimostrato il caso di forza maggiore.

E’ possibile che durante la nostra esistenza ci si possa trovare in condizioni tali da vedere sostanzialmente ridotte le possibilità di autodeterminarci.
Sono condizione che prescindono dalla nostra volontà e che ci costringono ad operare ovvero ad assumere condotte che in mancanza di dette coercizioni non avremmo di certo assunto.
L’articolo 45 del codice penale afferma che “ Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.

Intanto cominciamo con il distinguere il concetto di caso fortuito con quello di forza maggiore:
Il caso fortuito descrive e rappresenta un caso di imprevedibilità
Nel caso di forza maggiore vi è invece la totale sottrazione del proprio libero arbitrio dovendo rispondere ad una situazione di assoluta irresistibilità.
In entrambi i casi il soggetto è esposto ad una particolare condizione psichica ove l’elemento esterno prevale sulla sua volontà.
Venendo al tema in oggetto è possibile che il contribuenti si trovi in una condizione di forza maggiore tale da impedirgli l’adempimento dell’obbligo tributario.
Questa situazione soggettiva deve però essere oggettivata al fine di poter dimostrare la configurabilità di tale condizione.
Vanno dunque dimostrati i tentativi di opporsi alla condizione di “ forza maggiore” affinché la sua invocazione non venga esclusa non per la sua inesistenza bensì per il mancato onere probatorio che è sempre in capo a chi invoca tale condizione di coercizione.
Dunque se il contribuente si trova nella condizione di non poter provvedere al pagamento delle imposte dovute a causa di una condizione di “ forza maggiore”, dovrà prima tentare di scongiurare tale condizione e nel caso in cui i suoi tentativi non diano risultati apprezzabile, invocare lo stato di ineluttabilità avendo però premura di dare solide motivazioni ed elementi probatori in merito a tutti i suoi possibili tentativi di fronteggiare l’evento.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Somma 2 a 4.