L'onere della prova nel processo tributario
a cura di Giacomo Scortichini

Sarà il Giudice a valutare la fondatezza probatoria
La legge n. 130 del 2022, con l’articolo 6, comma 1, ha introdotto il nuovo comma 5-bis in tema di onere della prova a carico dell’amministrazione.
Tale decisione legislativa attribuisce al Giudice l’onere di valutare se l’amministrazione, a fronte della pretesa tributaria vantata, abbia una idonea struttura probatoria in merito alle violazioni sollevate e poi contestate con l’atto di impugnato dal ricorrente.
Qui si rileva una precisa volontà del legislatore di far emergere il dovere valutativo in capo all’organo giudicante, vale a dire “ in processo” cioè dove è garantita la massima espressione del contraddittorio tra le parti.
La Corte di Cassazione lascia intendere che , sotto un profilo strettamente sostanziale vive il richiamo all’articolo 2697 del codice civile “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ma sottolinea che “ anche se non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”.
Vale a dire che l’amministrazione dovrà provare in giudizio la giustezza del suo potere impositivo che si è tradotto nella pretesa tributaria, per cui il Giudice è chiamato a fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio.
Dunque la sola prova idonea alla decisione è solo quella che si cristallizza nel processo nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.
Pertanto il Giudice annullerà l’atto impositivo qualora la prova della fondatezza sia mancante, o contraddittoria, o insufficiente e nelle motivazione della sentenza dovrà illustrare la logica giuridica che lo ha guidato a tali conclusioni.
In ogni caso, tutto ciò premesso, l’intendimento è quello di preservare l’assetto giuridico sostanziale, per cui, ad esempio in tema di normativa tributaria sostanziale, si pensi alla fattispecie di indagini finanziarie e accertamento sintetico, l’onere della prova resta in capo al contribuente.
Infine nel caso in cui sia il contribuente a voler far vale un diritto nei confronti dell’amministrazione, sarà in capo allo stesso l’onere di dimostrare la validità della sua pretesa, questo sempre che tale pretesa non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
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