L'amministratore di fatto non risponde delle sanzioni tributarie
a cura di Giacomo Scortichini
Le sanzioni tributarie riguardano l'ente nelle società di capitale.
Innanzi tutto è bene chiarire e circostanziare la figura dell’amministratore di fatto.
Possiamo affermare che è colui che che svolge azioni e compiti di gestione e amministrazione della società pur non essendo stato eletto da un'assemblea in modo ufficiale.
La normativa italiana contempla l’esistenza di tale figura che bisogna ben distinguerla dall’amministratore di diritto, vale a dire il soggetto formalmente eletto.
Venendo all’aspetto delle sanzioni tributarie, fatto salvo il fatto che le due figure coincidano sulla medesima persona, Amministratore di diritto e Amministratore di fatto, normalmente l'amministratore di fatto non risponde delle sanzioni tributarie irrogate alla società di capitali. Pertanto l’avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato all’amministratore di diritto e legale rappresentante della stessa e non all’amministratore di fatto.
Tale principio scaturisce dal Decreto-Legge 269 del 2003 all’articolo 7 che statuisce che “ Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Dunque ogni qualvolta ci si riferisce a rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente.
La sola eccezione riguarda il solo caso in cui l’autore della violazione tributaria abbia agito non nell’interesse ed a vantaggio della persona giuridica bensì nel suo esclusivo interesse, circostanza questa non rilevata nella fattispecie in esame.
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