Indeducibilità degli interessi moratori.

a cura di Giacomo Scortichini

La natura sanzionatoria degli interessi moratori esclude la deducibilità..

​La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28740 dell’ottobre 2022 si è espressa in materia di deducibilità degli interessi moratori.
L’articolo 109 al comma 5 del TUIR dispone che “ Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Dunque la Suprema Corte, in perfetta sintonia con la normativa sopra riportata, afferma che per gli interessi di mora per ritardato pagamento delle imposte è previsto un trattamento fiscale diverso da quello riservato agli interessi passivi di altra natura.
Infatti gli interessi moratori rappresentano costi non deducibili in quanto rivestono natura non finanziaria e non sono riferibili all’attività di impresa che concorre a formare il reddito.
Nel caso di specie i giudici ne escludono la deducibilità poiché gli interessi moratori non trovano la loro fonte nell’attività d’impresa, ma nella mera inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo.
Si è dunque ritenuto che gli interessi moratori rivestono un'innegabile natura sanzionatoria, anche se a ben vedere non sono di tale natura piuttosto assolvono alla finalità di ristabilire, a favore dell'erario, l'intera misura dell'importo da versarsi, giungendo comunque alla conclusione di escludere gli interessi moratori dalla relazione alla funzione finanziaria generalmente svolta , relegandola alla sola inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo ed in quanto tale non deducibile.

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