Indebita compensazione e cassetto fiscale
a cura di Giacomo Scortichini
Indebita consultazione quando si configura il reato.
Dispositivo dell'art. 10 quater Legge sui reati tributari
Fonti → Legge sui reati tributari → Titolo II - Delitti → Capo II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
“ È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.
“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.
Dobbiamo innanzitutto precisare che il reato di “Indebita compensazione” si configura sia quando la compensazione riguarda crediti o debito della medesima imposta (verticale), sia quanto riguarda imposte di diversa natura (orizzontale).
Dunque la indebita compensazione viene utilizzata per evitare il versamento delle somme dovute, proprio operando in compensazione con presunti crediti non spettanti o inesistenti.
Il reato si consuma al momento della consegna del modello F24.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione a tal proposito ha recentemente affermato che nel caso in cui il “ Cassetto Fiscale”, essendo uno strumento a disposizione del contribuente avente mera valenza ricognitiva, è irrilevante, ai fine della configurazione del reato di “indebita compensazione”, in quanto è uno strumento privo di effetti costitutivi o modificativi.
Pertanto la Cassazione ha precisato che a nulla rileva la mancata registrazione dell’operazione nel cosiddetto cassetto fiscale.
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