Impignorabili gli arretrati pensionistici
a cura di Giacomo Scortichini
Misura della pignorabilità
Per meglio comprendere la tematica in argomento possiamo ad esempio supporre che un pensionato, per un determinato lasso di tempo più o meno lungo risulta essere irrilevante, non abbia ricevuto la sua pensione nella misura a lui spettante.
Qualora il medesimo pensionato si avveda di questa svantaggiosa condizione provvederà a chiedere all’ente previdenziali gli arretrati di quanto sino ad allora ingiustamente non corrisposto.
Qualora, sempre il medesimo pensionato, abbia una esposizione debitoria assoggettata a pignoramento la misura non potrà essere diversa da quanto disposto per l’assegno pensionistico.
Vale a dire che l’importo degli arretrati non potranno essere pignorati se non escludendo il minimo vitale dal calcolo, così come avviene per l’assegno pensionistico.
Quindi la somma corrisposta dall’ente pensionistico a titolo di arretrati, non potrà mai essere oggetto di pignoramento nella sua interezza, ma sono nei limiti di un quinto e solo per la parte eccedente il limite vitale.
La Cassazione n.9001 del giugno 2023 a ribadito la validità di quanto sopra riportato.
Nel caso in cui il creditore risultasse essere l’INPS, anche lo stesso ente previdenziale dovrà attenersi a quanto sinora esposto, non potendo quindi agire in compensazioni in una misura diversa, cioè più di quanto stabilito dalla legge eludendo l’impignorabilità del minimo vitale, che anche nel caso di specie dovrà essere salvaguardato.
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