I crediti impignorabili

a cura di Giacomo Scortichini

Non tutti i crediti sono pignorabili

L’articolo 545 del codice di procedura civile afferma che:
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Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza
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Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
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Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

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Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
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Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
In dottrina alcuni ritengono che debbono considerarsi impignorabili solamente i crediti alimentari” di natura negoziale, mentre l’orientamento giurisprudenziale prevalente afferma che sono ricompresi tra i crediti alimentari anche “ le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento”.
In tutte queste espropriazioni è sempre il Giudice che, con decreto, stabilisce cosa e quanto sia sottoponibile a pignoramento.
In ordine più generale possiamo affermare che il legislatore ha voluto inserire delle limitazione al “diritto del creditore”, valutabile e modulabile per quanto si voglia, al fine di creare una tutela al diritto alla vita e alla dignità umana.
Le salvaguardie economiche, alimentari, patrimoniali sono in armonia con una vita degna di essere vissuta.
Si pensi all
a non pignorabilità di beni affettivi e morali, come la fede nuziale , gli oggetti di culto, o gli animali da compagnia.
Allo stesso modo si pensi alla “pignorabilità relativa” che sottrae dall’agio chi ha assunto obbligazioni senza possedere la capacità di onorarle, lasciandogli però ciò che determinerà la sua dignità.

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