Fermo amministrativo, si sospende il Bollo auto?

a cura di Giacomo Scortichini

E dovuto il bollo auto durante il fermo amministrativo?

La Corte Costituzionale, con sentenza numero 47 del 2 marzo 2017 a dichiarato che è legittimo richiedere il pagamento del bollo auto anche nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo.
Dunque la trascrizione presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini dell’interruzione o sospensione dell’obbligo tributario.

Ma quale è la natura giuridica del fermo amministrativo?

Dobbiamo ritenere che tali atti non abbiano natura esecutiva, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 15354 del 22 luglio 2015 statuisce che la natura giuridica del fermo amministrativo non è quella di un atto esecutivo, bensì quella afflittiva; nel senso che il suo scopo è quello di indurre il debitore ad onorare gli impegni assunti, privandolo dell'utilizzo del mezzo. Il fermo amministrativo agisce in quanto sanzione accessoria per le violazioni del codice della strada, e come strumento per facilitare la riscossione coattiva nel mancato pagamento di tributi.
Il Fermo amministrativo genera una sorta di stallo giuridico del bene che opera con effetti conservativi della garanzia patrimoniale. Ciononostante “la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario” – Infatti l’articolo 5, comma 36 del DL 953 del 1982, afferma che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione del provvedimento afflittivo in argomento.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza delle motivazioni esposte, affermando appunto che il fermo posto in essere, in quanto misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, non comporta la
“materiale” sottrazione della vettura alla disponibilità del legittimo proprietario, non impedendo allo stesso di trasferire a terzi il mezzo con atto di alienazione ( vendita), tanto meno comportando nel soggetto afflitto dalla misura qualsiasi tipo di spossessamento materiale del bene avverso il quale si è erogata la misura del fermo.
Il bollo auto è dunque un’imposta sulla proprietà del mezzo e prescinde da qualsia fatto giuridico possa occorrere al veicolo.
Per cui se la proprietà del veicolo non viene sottratta, il tributo e comunque dovuto.
Pertanto il fermo amministrativo, o per meglio dire il fermo fiscale, non comporta la materiale sottrazione del mezzo dalla disponibilità del proprietario, ancorché non possa essere utilizzato. Potrebbe sembrare un ossimoro, appare infatti problematico individuare altri usi di un mezzo di circolazione quando ad esso gli sia inibita la circolazione. Dobbiamo comunque prendere in considerazione due diversi profili di fermo amministrativo: quello di sanzione accessoria per infrazione del codice della strada e quello fiscale e quello derivante da insolvenza nei confronti dell’erario.
La Corte con la sentenza in argomento, delinea diversi profili di fermo associandoli a diverse normative di specie.
Nella sentenza
de quo, in sostanza, si fa riferimento alla sospensione del bollo auto per il fermo stradale e non per il fermo fiscale.
Ciò sembra trovare la sua
ratio nella materiale sottrazione del mezzo, che si sostanzia, quale sanzione accessoria, nel fermo stradale, ma non nel fermo fiscale del mezzo stesso.
Appare evidente come possa sembrare debole, ad una prima lettura, il distinguo tra i due effetti; fermo restando che la libera circolazione è ciò che garantisce ed esplicita il possesso del mezzo e non certo il luogo in cui i mezzi vengono custoditi o depositati, visto che l'uso, genericamente sotteso all'acquisto di un mezzo è quello legato alla circolazione stradale dello stesso.
Il fatto che nel fermo fiscale il mezzo resti nell’ambito di proprietà del debitore perché non materialmente sottratto non appare sufficiente a giustificare una titolarità, visto l’impedimento alla circolazione, che è l’unico elemento che palesa un pieno ed esclusivo godimento del bene e che quindi offre la prova della sua proprietà, del suo possesso.
Allo stesso impedimento, vale a dire all’impedimento alla circolazione, è sottoposto il mezzo che ha subito un fermo stradale da cui però discende una fattuale sottrazione del mezzo, che di fatto consiste nella perdita del possesso materiale del mezzo ma non della proprietà. Ricordiamo che i concetti di possesso e di proprietà, civilisticamente parlando, sono estremamente difformi, pur ricadendo entrambi nel solco dei cosiddetti Diritti Reali.
Il distinguo, visto che le finalità alla circolazione dei mezzi sono le medesime, non appare sufficiente a giustificare una sospensiva del tributo per il fermo stradale, alludendo ad una perdita di proprietà che ne statuirebbe il diritto all’esenzione; così come, di contro, non può certo configurarsi una continuità possessoria, nel fermo fiscale, in virtù di una mera proprietà contemplativa, ritenendola condizione bastevole a giustificare il pagamento del tributo, nella totale assenza della possibilità di pieno e libero godimento del bene; è bene ricordare che in questa condizione non operare la copertura assicurativa.
I diversi effetti prodotti dalle due tipologie di fermo, sono di gran lunga superiori ai distinguo della loro natura giuridica; se lo scopo del fermo è quello di escluderne la circolazione, non si comprende come una astratta proprietà che si concretizza sostanzialmente in una infruttuoso possesso contemplativo possa giustificare il pagamento di un tributo per la sua presunta proprietà.
Merita inoltre una approfondita riflessione il presupposto del tributo; tributo non necessariamente vincolato alla
“proprietà” del veicolo quanto alla possibilità del suo libero godimento e utilizzazione nel solco della destinazione d'uso precipua.
Un veicolo, per sua natura, è destinato alla circolazione e poco importa se sia custodito in garage o altrove. Resta l’impossibilità del suo utilizzo e quindi della sua piena godibilità, resta la negazione del suo ontologico impiego.
Sono inoltre molte le perplessità inerenti una reale possibile alienazione del bene sottoposto a fermo fiscale, ritenuto uno degli elementi chiave che sottendono la continuità possessiva, visto che la vendita del mezzo sottoposto a fermo amministrativo, potrebbe avvenire nel solo caso in cui venga traslato al nuovo proprietario, unitamente al bene, anche il vincolo alla non circolazione.
Il “fermo fiscale” nega le ragione di un ipotetico acquisto che è l’espressione di evidenti esigenze di spostamento e questo non può essere ignorato se si vuole offrire una corretta interpretazione possessoria. In un generale contratto infatti sono contemplati gli elementi essenziali, anche detti requisiti essenziali del contratto, quali la “
volontà” o accordo tra le parti, la “forma”, la “ causa”, ma anche “l’oggetto”. L’oggetto che è alla base del negozio giuridico deve essere “lecito”, vale a dire che non possono essere ad esempio vendute cose vietate dalla legge, “determinato” o “ determinabile”, ad esempio non possiamo vendere un edificio abusivo tanto mento un bene appartenente al pubblico demanio. L’oggetto sarà quello che il solo venditore deciderà che esso sia, ciò in quanto, nel fermo fiscale, l'obbligazione di pagamento del tributo, rimane in capo a colui che aliena il mezzo.
Dunque abbiamo già detto che il mezzo resta di proprietà del debitore, che può disporre della sua alienazione, con gli obblighi sopra esposti, senza che però ne sia consentito il suo utilizzo.
Vi è però da rilevare che il fermo non è comunque un atto definitivo, bensì temporaneo, cioè può essere interrotto al momento in cui il debitore paga quanto dovuto all'ente competente.
Qualora il suddetto pagamento non avvenga al fermo fiscale seguiranno altri provvedimenti, come il pignoramento, che ha natura molto più restrittiva rispetto al fermo e che viene applicata quando i tempi dell’insolvenza si protraggono per lunghi periodi.
L’articolo 1140, comma 1 del Codice Civile definisce il possesso come:
“Il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, che è ben altra cosa dalla detenzione.
Il possesso non si configura in quanto è pieno potere sulla cosa che si estrinseca nell’esercizio di un rapporto materiale con il bene, che in questo caso non può essere inteso come di mera contemplazione, vista la tipicità del bene stesso.
Se l’utilizzo del mezzo è inibito, resta la possibilità di alienare il veicolo, che è poi l’elemento che è alla base dell’asserzione della continuità di proprietà del bene sottoposto a fermo amministrativo.
Questo però, come già asserito nel presente commento alla sentenza, potrà avvenire solo nel caso in cui, congiuntamente alla vendita, sia traslato al nuovo proprietario, unitamente al mezzo, anche il vincolo alla non circolazione.
Dobbiamo peraltro sottolineare che il debito resta comunque in capo al venditore senza che sia ceduto all’acquirente; questo elemento che sembra rispondere ad una normale logica di dubbia applicabilità dell’accollo tributario, non agevola l’atto di vendita anzi lo rende molto più complesso.
Questo significa precludere, o comunque rendere particolarmente arduo l’utilizzo dell’istituto in argomento.
Tornando alla questione di specie, l'esistenza di un debito, nonché del fermo amministrativo, complica di molto la possibilità di alienare il bene, perché comunque la piena godibilità del mezzo resta sempre subordinata alla volontà del venditore di onorare o meno, ed eventualmente nei tempi che lo stesso deciderà, i propri obblighi tributari, rendendo di fatto l’acquirente un non proprietario di ciò che ha appena acquistato.
Queste disposizioni normative hanno fatto proliferare una serie di società che si propongono come acquirenti di veicoli sottoposti a fermo amministrativo; sono società che hanno piena consapevolezza che il bene che intendono acquistare non può rispondere a delle logiche di mercato e che la contrattazione non può prescindere dalla problematicità che è, nella negoziazione, tutta in capo al venditore. Questa soluzione, vale a dire l’alienazione del bene, mostra un suo qualche interesse solo laddove il valore del veicolo oggetto della compravendita, risulti di un valore ben superiore al debito fiscale, in quanto, questa condizione, consentirebbe al debitore, con quanto ricavato dalla vendita del bene, di sanare il proprio debito e quindi di rendere fruibile l’utilizzo del veicolo in argomento.
Qualora invece il debito fosse superiore a quanto ricavabile dalla vendita del veicolo, sostanzialmente la sua vendita risulterebbe, se non impossibile, molto, molto problematica, visto l’improbabile pagamento del debitore e quindi del ripristino del pieno godimento del bene.
Abbiamo infatti asserito che nel caso di violazione del Codice della strada può essere, in alcuni casi e per alcune specifiche infrazioni, applicata una sanzione accessoria che si determina appunto nel ferm
o amministrativo. Dunque pur producendo in ambedue i casi, fermo stradale e fermo fiscale, i medesimi effetti, cioè la sottrazione del mezzo al libero godimento e quindi al pieno possesso del bene, la condizione sostanziale è determinata da due fattispecie che non hanno nulla di assimilabile.
Appare dunque errato partire dagli effetti per rintracciare similitudini o contiguità negli aspetti giuridici. Il distinguo tra le due fattispecie di fermo andrebbero effettuate ribaltando completamente l’interpretazione; è infatti nel fermo stradale che si realizza il mantenimento della proprietà, perché il ripristino della condizione originaria del mezzo avverrà nell’inerzia del contravventore e dopo un tempo definito e noto; mentre il fermo fiscale nell’inerzia del proprietario non realizza la situazione originaria.
Il fermo amministrativo, o fermo stradale, ha invece una funzione
“general-preventiva”; infatti al pari del diritto penale, anche sanzioni afflittive comminate in ambito civilistico assurgono a deterrenti per comportamenti socialmente pericolosi, come quelli che si possono riscontrare nell’ambito della violazione del codice della strada.
Il fatto che il bollo non sia un tributo sulla circolazione ma sul possesso del mezzo non dovrebbe generare nel caso di specie il dovere al pagamento, essendo la proprietà ed il possesso gli elementi che ne determinano la libera circolazione ed il pieno godimento, che in questa fattispecie sono invece esclusi. Se pensiamo al canone della televisione rileviamo che il pagamento è dovuto da chiunque possegga un apparecchio televisivo. I titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Bisogna pero aggiungere che è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. La normativa recita: “
Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi)”. Quindi, ancora una volta, anche questa tassa sulla proprietà opera solo se sussistono i presupposti del pieno e libero godimento del bene.
Un altro esempio può essere rappresentata dall’imposta IMU. Infatti la legge prevede un’agevolazione per chi è proprietario di una casa inagibile sia pari al 50%. Inoltre una recente sentenza del Corte di Cassazione, la numero 18453 del 2016 ha sancito che la riduzione delle imposte deve essere riconosciuta anche se il cittadino non ha presentato la denuncia di inagibilità, ma il Comune ne era a conoscenza. Anche in questo caso la ratio del tributo non è indifferente alla possibilità di pieno utilizzo del bene sottoposto a tributo. Appare del tutto evidente che il proprietario dell’immobile potrà provvedere alla alienazione del bene, ma resta comunque il fatto che è la sussistenza della compatibilità tra il bene e l’uso a cui è destinato a determinarne la sua stessa tassabilità.
Nel caso in argomento non si riesce neanche ad intravedere una sinopia di proprietà, mancando il presupposto fondante che rende il bene idoneo all’uso a cui è destinato.
Manca non solamente l’elemento soggettivo del possesso, cioè il comportamento del soggetto che agisce svolgendo un’attività che corrisponde all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale , ma anche l’elemento oggettivo il “
corpus possessionis”, vale a dire la relazione materiale che il soggetto instaura con il bene che, in forza del provvedimento cautelare che ne proibisce la circolazione, è divenuto altro; appunto da bene “mobile” a bene “immobile”.
Da questi due articoli del nostro ordinamento, emerge come la vendita del mezzo, oltre che rappresentare tutte le problematiche già precedentemente espresse, mostri un pregresso non certo edificante.
Come già accennato, non sono affatto infrequenti i casi in cui venga dolosamente omessa la pendenza cautelare sul mezzo oggetto del negozio giuridico, con tutto ciò che ne discende sia in termini di comportamenti antigiuridici, sia in termini di economia processuale. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge, come l’assicurazione, la revisione, le gomme estive, le gomme invernale, le catene a bordo, sono tutti riferibili alla sola circolazione, e non potrebbe essere diversamente. Pur non essendo del tutto chiaro se i citati adempimenti dovranno essere posti in atto anche durante il fermo amministrativo, sembra logico affermare che questa continuità sia più pertinente ai mezzi sottoposti a fermo amministrativo derivante da infrazioni del codice della strada. Infatti i proprietari dei mezzi che si trovano in questa condizione, hanno l’assoluta certezze che in un tempo noto e determinato, rientreranno nella piena proprietà del mezzo che quindi dovranno aver ottemperato a tutti gli obblighi di legge in materia. Altro discorso riguarda i proprietari di mezzi sottoposti a fermo fiscale; l’indeterminabilità temporale, l'assoluta incertezza sul riapproprio del mezzo, sembrano suggerire, nel caso il proprietario non abbia deciso o non sia nelle condizioni di attivarsi per una pronta riparazione debitoria, di derogare agli impegni previsti dalla legge per rendere lecita la circolazione di un mezzo che non possiede comunque questa disponibilità.
Il riferimento è a tutti quei adempimenti che rendono il mezzo idoneo alla circolazione, quindi nel pieno possesso del proprietario, che solitamente non vengono assolti, nei tempi in cui opera il fermo amministrativo, perché tutti riconducibili alla libero e totale godimento del bene che può esplicarsi solo nella circolazione. Ammesso che non si voglia intendere, per libertà di alienazione di un autoveicolo, in realtà la vendita della sua rappresentazione
“ornamentale”.
L’amministrazione ha aggredito il bene sottraendolo alla disponibilità del proprietario, in virtù di un credito vantato, per cui il bene rappresenta quello strumento di garanzia messo in campo a tutela del debito non onorato. La misura del fermo fiscale anche se prevalentemente definita afflittiva, coattiva, riprovevole, intimidatoria, non può nascondere la sua natura cautelare che è tale solo se in grado di individuare i beni, tra l’intero patrimonio del debitore (garanzia generica) e porli nella disponibilità del creditore e nell’indisponibilità del debitore.
Pertanto è coerente affermare che un bene posto a garanzia cautelare di un interesse pubblico, non può e non deve essere ritenuto nella disponibilità del singolo soggetto, peraltro inadempiente nei confronti dello stato, perché la nostra Costituzione, oltre a dovuti distinguo, non può che privilegiare gli interessi generali, rispetto a quelli personalistici. Nel fermo amministrativo ciò non avviene in quanto la misura sanzionatoria viene considerata come accessoria rispetto alla sanzione codicistica. Per ciò che riguarda invece quello fiscale, la ratio che ha istituito detta sanzione vive nella pretesa statale di adempimento degli oneri tributari, oneri che come già avuto modo di dire andranno poi appannaggio della società, nel solco del perseguimento degli interessi collettivi nonché delle statuizioni previste dall'articolo 53 della nostra carta costituzionale. In conclusione si palesa quindi l'onere del pagamento della tassa automobilistica per quei veicoli che siano sottoposti al cosiddetto fermo fiscale.

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