Favor rei tributario

a cura di Giacomo Scortichini

Applicazione norma più favorevole al contribuente.

L’istituto del favor rei è disciplinato dall’articolo 3 del D lgs 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662).
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.


3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Dunque in caso di provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo, se alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione sopraggiunga una norma posteriore contenente sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al contribuente.
Questo è il “favor rei” principio in deroga al divieto di retroattività della efficacia della norma tributaria.
A tale proposito si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 8716 del 2021, ribadendo in ogni caso che l’applicazione retroattiva, in melius della disciplina sanzionatoria, è possibile solo se il processo sia ancora in corso e, di conseguenza, non sia ancora definita la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.
Il favor rei può dispiegare i propri effetti in due condizioni:

La prima riguarda l’abrogazione dell’illecito che annulla l’obbligazione sanzionatoria anche qualora si fosse giunti a provvedimenti definitivi, ovviamente limitatamente alla parte non ancora pagata.
La seconda attiene la variazione nel tempo della sanzione edittale dove la legge prevede l’applicazione della sanzione più favorevole, alla condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Con sentenza della Corte di Cassazione del 2021 si è fatta chiarezza in merito all’applicazione del favor rei, che è applicato d’ufficio dal giudice, anche in assenza di espressa richiesta di parte.
Da quanto sino ad ora espresso emerge che l’applicazione del principio di favor rei è escluso qualora vi sia:
- Un provvedimento sanzionatorio definitivo per intervenuta sentenza passata in giudicato
- La mancata impugnazione della pretesa creditoria.

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