Estratto di ruolo non impugnabile

a cura di Giacomo Scortichini

Precluso il diritto alla difesa.

Non sono rari i casi in cui il contribuente venga a conoscenza di un suo debito con Agenzia delle Entrate o con altro ente munito di potere impositivo, non tramite la dovuta notifica, ma quando si appresta a verificare la sua situazione debitoria, oppure quando si avviano le procedure esecutive.
Infatti può accadere che la notifica venga dichiarata effettuata senza che il presunto debitore ne sia a conoscenza.
Vari possono essere le motivazioni, della mancata consegna e della “valida notificazione”, che non serve approfondire, ciò che risulta invece estremamente interessa è dire che la legge 215 del 2021 ( Dl 146 del 2021) ha stabilito che la “ non impugnabilità dell'estratto di ruolo nonché alcuni limiti all'impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento”.
Andiamo prima a comprendere cosa sia “l’estratto di ruolo”?
E’ un atto che riporta analiticamente tutte le cartelle esattoriali emesse e notifica a quel dato contribuente.
Appare del tutto evidente che la norma violi il diritto alla difesa del contribuente a cui non sia stata validamente notificata la pretesa tributaria.
L’articolo 113 della nostra Costituzione afferma che “ Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.
L’articolo 24 della Costituzione statuisce che “ Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi .
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Credo che la cosa non abbisogni di ulteriori riferimenti normativi o di evidenti orientamenti dottrinali, peraltro tutti nella medesima direzione costituzionale, ciò che bisogna aggiungere è che la normativa, pur non appartenendo all’ambito penale, opera retroattivamente, in quando la suddetta norma, a parere della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, ha carattere interpretativo e non innovativo.
Vale a dire che la nostra Costituzione, le precedenti normative, le sentenze della Cassazione, che consentivano l’impugnazione dell’estratto di ruolo non sono state sufficienti a suggerire una normativa costituzionalmente orientata; conforme anche all’articolo 25 della Costituzione che afferma “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

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