Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
a cura di Giacomo Scortichini
Ravvedimento operoso per omesse e infedeli dichiarazioni
Non sono rare le situazioni in cui a distanza di tempo ci si accorge che nella dichiarazioni sia imputata in eccesso una detrazione o una deduzione, o che magari abbiamo erroneamente omesso di dichiarare un reddito.
Questi errori vanno a generare una non veritiera determinazione dell’imposta (Irpef, Ires, Irap).
In questo caso è necessario correre ai ripari dimostrando fattivamente la nostra buona fede attraverso gli strumenti legislativi che ci consentono di sanare l’errore compiuto.
E’ possibile presentare una dichiarazione integrativa, esclusivamente in via telematica, entro il quinto anno successivo alla dichiarazione originaria, beneficiando così di una riduzione delle sanzioni applicabili.
E’ bene subito precisare che esistono delle condizione ostative al ravvedimento:
- Il contribuente che abbia ricevuto avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati e formali su “imposte dirette “ e “Iva”, può accedere al ravvedimento per sanare altra violazioni che non gli siano già state contestate con dette procedure di accertamento, anche in relazione al medesimo anno d’imposta.
- Sono sempre ostativi del ravvedimento operoso, invece, gli atti impositivi espressivi di una pretesa tributaria nei confronti del contribuente. Tra questi sono inclusi gli avvisi di recupero di crediti d'imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente indicati quali atti ostativi al ravvedimento dalla legge.
La dichiarazione integrativa può essere sia sfavorevole che favorevole al contribuente nasce per correggere un errore o una omissione nella precedente dichiarazione.
La procedura da seguire prevede la presentazione della dichiarazione dei redditi corretta. A questa deve essere aggiunto:
- il versamento della maggiore imposta dovuta
- gli interessi di mora
- le sanzioni, ridotte secondo le disposizioni dell’istituto del ravvedimento operoso
In caso di dichiarazione sfavorevole al contribuente, può essere inviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, mediante trasmissione telematica alla Agenzia delle Entrate.
La normativa fiscale prevede due tipologie di sanzioni fiscali per la dichiarazione integrativa:
- Mancati e/o omessi versamenti
- Infedele dichiarazione
Sanzione amministrativa per mancati e/o omessi versamenti
In questo caso sarà applicata una sanzione pari al 30%, calcolato sulle maggiori imposte dovute o il minor credito generato, come previsto dal D. Lgs. n. 471 del 1997. La sanzione amministrativa viene ridotta al 15% se la dichiarazione integrativa viene presentata nei 15 giorni successivi alla data di scadenza entro cui inviare la dichiarazione originaria.
Dobbiamo precisare che la sanzione suindicata trova la sua applicazione limitatamente ad omissioni rilevabili in sede di controllo formale.
Sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.
Ci riferiamo sostanzialmente a mancata indicazione di redditi, ovvero al credito non spettante degli oneri deducibili o detraibili.
In questo caso la sanzione amministrativa è compresa tra il 90% e il 180% rispetto le maggiori imposte dovute o rispetto al minor credito generato.
È importante notare che questa sanzione trova esclusivamente applicazione qualora gli errori siano rintracciabili solo in fase di accertamento.
A questo punto, deciso di voler porre rimedio alle omissioni o errori della dichiarazione originaria, dobbiamo parlare dell’istituto del “ravvedimento operoso” e dei vantaggi che la sua applicazione comporta.
Ci stiamo riferendo ad uno strumento premiale che opera in misura proporzionale al tempo entro il quale la dichiarazione integrativa viene proposta.
Va inoltre sottolineato che la possibilità di accedere al ravvedimento è stata estesa anche per ritardi oltre l’anno e per tutti i tributi regionali e comunali.
Resta confermato un limite di natura generale che si configura laddove il contribuente abbia già avuto notizia dell’avvio di qualsivoglia attività amministrativa di accertamento.
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga entro 30 giorni dalla data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione è ridotta ad 1/10 del minimo;
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la sanzione è ridotta ad 1/9 del minimo;
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/8 del minimo;
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/7 del minimo;
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad 1/6 del minimo;
- Nei casi in cui il ravvedimento avvenga dopo la constatazione della violazione e prima che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato il conseguente avviso di accertamento, la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo. La mancata emissioni di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto e omessa installazione del misuratore fiscale non danno la possibilità di accedere al ravvedimento.
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