Deducibilità della polizza Key-man

a cura di Giacomo Scortichini

Deducibilità tra rischio demografico e attività finanziaria.

Il KEY-MAN, o “uomo chiave”, è colui che ricopre un ruolo strategico all'interno dell'Azienda.
Normalmente il Key man corrisponde al proprietario della società/azienda, oppure all'Amministratore Delegato o a qualunque figura professionale di spicco all'interno della struttura aziendale.
Dunque un soggetto che ricopre una posizione apicale all’interno della Società, tanto da determinarne i destini.
Le “ Polizze Key-man”, nascono propria da questa consapevolezza di imprescindibilità del soggetto; la proprietà è ovviamente consapevole che su detto soggetto si sono accentrati le sorti della società.
Questo sbilanciamento/accentramento determina un fattore di alto rischio per il futuro dell’Azienda, rischio perciò degno della massima tutela.
Le Polizze key-man sono delle assicurazioni sulla vita propria per consentire all’Azienda, in caso di decesso del “Key-man, di consentire alla società di affrontare le problematiche che potrebbero discendere dalla venuta meno di una risorsa umana che su di se accentrava i destini dell’attività.
E’ interessante interrogarsi, da un punto di vista tributario, sulle natura di dette polizze.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6319 del 2019 ci dice che sono caratterizzate da componente causale mista:
Assicurativa sulla vita e finanziaria e che spetta al giudice la valutazione di quanta parte sia ascrivibile al ramo finanziario e quanta al ramo vita.
Questa doppia causale è estremamente importante in ambito tributario poiché essendo deducibili le spese riferite alle attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e non le spese per attività di investimento.
Ciò premesso possiamo affermare che la polizza key-man concepita per la tutela dell’Azienda  dalla eventuale premorienza del suo “uomo chiave”, contiene sia una parte finanziaria che una parte legata al rischio demografico, vale a dire dal calcolo che consiste nella differenza tra la durata media della vita della popolazione e la durata della vita di una persona.
Quindi per quella parte legata al rischio morte dell’uomo chiave, in quanto risorsa aziendale connessa alla creazione della ricchezza all’interno dell’Azienda, è consentita la deducibilità, mentre alla parte finanziaria, dunque investimenti da iscrivere nello stato patrimoniale, non spetta la deducibilità.

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