Confisca per equivalente e Sottrazione fraudolenta imposte

a cura di Giacomo Scortichini

Confisca e sottrazione, rispondono alla medesima pretesa?

Per quanto concerne la confisca per equivalente, è bene innanzi tutto precisare che l’applicazione della norma è possibile solo nel caso sia posto in essere uno dei delitti disciplinati dal Decreto Legislativo n. 74/2000, ad eccezione del reato previsto dall’art. 10 (occultamento o distruzione di scritture contabili).
La confisca per equivalente è una misura estesa ai reati tributari con legge numero 244 del 24 dicembre del 2007 (finanziaria del 2008) va sottolineato detto istituto, nei reati tributari, così come disciplinata dal legislatore, ha natura prettamente sanzionatoria, a differenza della confisca disciplinata dall’art. 240 del codice penale che, rientrando tra le misure di sicurezza con finalità di prevenzione resta collegata alla pericolosità oggettiva del bene confiscato, in questo caso il legislatore parte dal presupposto che la disponibilità della cosa possa indurre il reo a commettere nuovi fatti illeciti, rimanendo viva l’idea e l’attrattiva del reato.
Va ricordato che la natura squisitamente sanzionatoria della confisca per equivalente opera al fine di realizzare l’annullamento dell’indebito arricchimento; dunque la finalità dell’istituto è quella di privare l’autore del reato di qualsiasi beneficio economico derivante da attività criminosa, anche qualora non sia possibile un esplicito e puntuale collegamento tra profitto del reato e i beni in cui il profitto stesso si incorpora.
Una sentenza delle Sezioni unite puntualizza che “Sono qualificabili come profitto del reato non soltanto i vantaggi direttamente acquisiti dal reo attraverso la sua attività criminosa, ma tutte le utilità comunque ottenute e, quindi, medio tempore trasformate in altri beni”. Quindi il denaro ricavato dal reato e utilizzato per altri investimenti, quest’ultimi devono ritenersi anch’essi profitti della condotta criminoso.

I beni sottoposti a confisca per equivalente sono pari all’imposta evasa, più gli interessi e le sanzioni derivate dal debito tributario, indipendentemente dal fatto se detti beni siano o meno l’oggetto del profitto del reo.

Dunque esiste una assoluta irrilevanza circa la provenienza del bene, l’importante è che ricada nella libera disponibilità dell’imputato e non certo della persona giuridica, essendo la ratio dell’istituto interamente basato sull’ambito sanzionatorio, poiché non presuppone alcun rapporto di pertinenza tra il reato e i beni da confiscare.

Nonostante il carattere preminentemente sanzionatorio, la confisca per equivalente in qualche modo esprime una valenza restitutoria e questo elemento non fa che complicare ulteriormente l’interpretazione della sua natura giuridica.

La confisca per equivalente non possiede una natura di pena accessoria; infatti le pene accessorie sono volte, grazie alla loro natura special-preventiva, a neutralizzare il reo nel caso in cui il reato sia in qualche misura connesso all’esercizio di “Diritti, Podestà e Uffici”.

A rafforzare quanto appena esposto la Cassazione si esprime come qui di seguito: “La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla Confisca per Equivalente, non potendosi essa parificare ad una pena accessoria”. L’istituto della “sospensione condizionale della pena”, quando ne sussistano le condizioni, estende infatti i propri effetti alle pene accessorie.

Giunti a questa conclusione vi è da chiedersi quale sia la reale natura giuridica della confisca per equivalente.

É una pena principale? Oppure è comunque una pena accessoria? O, infine, può essere ipotizzabile come misura di sicurezza patrimoniale? Il fatto che non sia chiara la sua natura giuridica è di tutta evidenza.

Va comunque sottolineato che recentemente la Cassazione nell’annullare una sentenza perché il fatto non sussiste (o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) ha revocato la confisca, ordinando la restituzione del confiscato, il che dovrebbe inevitabilmente condurci ad ovvie conclusioni.

Se dunque la confisca per equivalente non è una misura di sicurezza, può solamente essere o una pena principale o una pena accessoria.

In questo caso allora sarebbe anche una pena condizionalmente sospendibile (Art.166 c.p.). La Corte Costituzionale ha attribuito alla confisca per equivalente la natura di vera e propria sanzione penale, tanto da vietare l’applicazione retroattiva ai sensi dell’articolo 25 della Costituzione.

Va inoltre detto che la Cassazione ha escluso la natura giuridica di pena accessoria.

Dunque qualora la confisca per equivalenza si configurasse come “pena principale”; nel caso di specie avremo due norme a regolamentare il medesimo reato.

Infatti il reato di sottrazione fraudolenta di pagamento delle imposte sarebbe normato dal D lgs. N.74/2000 e dalla Confisca per Equivalente.

I taluni casi, il convergere di più norme incriminatici nei confronti di un medesimo accadimento non è reale, ma soltanto apparente: ne consegue che invece di configurarsi un concorso di reati, si ha unicità di reato, essendo nei fatti una solo la norma applicabile all’ipotesi di specie.

I presupposti del “concorso apparente di norme” sono due:
- L’esistenza di una medesima situazione di fatto;
- La convergenza di una pluralità di norme che sembrano presentarsi a regolarla.
Sono tre i criteri con i quali possiamo individuare il “concorso apparente”:
Il primo e quello di specialità e trova esplicito riferimento nel nostro codice nell’articolo 15, gli altri, la sussidiarietà e la consunzione (o assorbimento) sono frutto di elaborazioni dottrinali.
Dunque questa disposizione stabilisce il principio della prevalenza della legge speciale sulla legge generale.

L’articolo 11 del D. Lgs n74/2000 è posto a tutela di una efficace raccolta delle imposte che potrebbero essere sottratte dal debitore attraverso azioni fraudolente; la Confisca per Equivalente ha natura prettamente sanzionatoria ciò è confermato dalla sua irretroattività e da quanto affermato dalla Corte Costituzionale che la definisce “sanzione vera e propria”, escludendo ogni possibilità di natura di misura di sicurezza patrimoniale ed è pertanto a tutela del medesimo bene.

Come rapporto tra norme astratte, la specialità esiste o non esiste? Siamo di fronte al cosiddetto “tertium non datur”.
Ne deriva che il concetto di “stessa materia” cui fa riferimenti l’articolo 15, sta semplicemente ad indicare il presupposto dell’instaurarsi di un rapporto di specialità tra fattispecie, che non appare risolversi nel principio di specialità.
Neanche il principio di sussidiarietà fornisce risposte idonee, considerato che il principio agisce tra norme che prevedono stati e gradi diversi di tutela di un medesimo bene, che si esprime attraverso la modularità della riprovazione della condotta criminosa.
Infatti tradizionalmente annoverato tra i criteri di risoluzione del conflitto apparente di norme la sua natura di progressività offensiva non può esprimere, nel caso di specie, i suoi effetti.

Così come nel principio di assorbimento, infatti esso non poggia su di un rapporto logico tra le norme, ma su di un rapporto di valore, in base al quale l’apprezzamento negativo del fatto concreto appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, con la conseguenza che la contemporanea applicazione della norma che prevedere il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni.

Il punto è che, nel caso in argomento, un fatto che appare identico, pur in presenza di azioni diverse ma espressive tuttavia di un disvalore penale omogeneo.

Qui siamo in presenza di un reato, peraltro molto specifico e circostanziato che lascia ben pochi spazi a distingui ed interpretazioni, per cui l’ordinamento prevede due norme penali.
In forza al principio di prevalenza si potrebbe ritenere applicabile la norma che prevede il criterio di trattamento più severo, proprio a sottolineare, a riaffermare l’importanza del bene tutelato.

Ma a ben vedere la pena afflittiva dell’articolo 11 del D.lgs n. 74 del 2000 prevede una misura detentiva, mentre la Confisca per Equivalenza prevede la sottrazione di beni materiali.
Una lettura gerarchica di severità della pena diviene difficile se non impossibile visto e considerata la disomogeneità delle due diverse pene.
Va infine sottolineato che la misura preventiva non potrà trasformarsi in sequestro per equivalente in quanto il reato di sottrazione fraudolenta rispondono alla medesima pretesa

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