Come proteggere i propri averi
a cura di Giacomo Scortichini
Come salvaguardare lo stato patrimoniale.
Non è un tema di facile ed univoca soluzione.
Dobbiamo avere la consapevolezza che non esistono granitiche garanzie, quali che siano le decisioni assunte, perché nel tempo mutano le nostre esigenze in funzione di scelta di vita non programmate e non programmabili.
Inoltre non bisogna mai dimenticare che le normative sono anch’esse mutevoli, per cui ogni qualsiasi nostra decisione presa in ragione di esse potrebbe, nel tempo, risultare inadeguata proprio per una variazione delle normative che la riguardano.
Resta una solo una certezza ed è quella di puntare su prodotti finanziari caratterizzati da un alto livello di flessibilità proprio per non restare prigionieri di un nuovo e sfavorevole profilo normativo che potrebbe rivelarsi danneggiante e dal quale potremo sottrarci solo alla condizione di dotare le nostre strategie economiche/finanziarie della maggior flessibilità possibile.
La prima analisi che deve essere sviluppata è quella che ci consentirà di rispondere alla seguente domanda: Quando si parla di “protezione del proprio stato patrimoniale” cosa e chi intendiamo tutelare?
Me stesso? Me e la mia compagna? L’intera famiglia? Me e miei figli?
La domanda non è di poco conto, basta pensare alla comunione o divisioni di beni che stabiliamo all’atto dell’unione.
Il regime patrimoniale che verrà scelto andrà ad influire in modo sostanziale su questi punti:
- la partecipazione alla spese comuni, e cioè i criteri con cui ciascun partner ha obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell’attività lavorativa domestica ed extradomestica;
- le modalità di attribuzione della proprietà dei beni che vengono acquistati nel corso della convivenza;
- il modo in cui vengono definiti i reciproci rapporti patrimoniali in caso di separazione o divorzio.
E’ chiaro che nella scelta saranno determinanti:
- il livello di affezione tra i coniugi
- la stabilità del rapporto
- lo stato patrimoniale individuale,
- il singolo livello di reddito
- l’eventuale situazione debitoria dei singoli.
Va premesso che la scelta di un regime in “ separazione dei beni” può apparire ben poco amorevole, e parimenti poco fiducioso nei confronti del compagno.
In ogni caso nei fatti bisogna valutare che il regine di separazione consente:
- Di offrire garanzie a soggetti facoltosi da amori non proprio travolgenti e disinteressati;
- In caso di separazione tra i coniugi la definizione è sostanzialmente già determinata
- Potranno essere mantenute le agevolazioni fiscali anche sulla seconda casa
- In caso di situazione debitoria non verranno aggrediti i beni del del coniuge non debitore
- Offre tutele ereditari per il coniuge che ha figli da una precedente relazione
Da queste considerazione emerge come il coniuge più debole economicamente sia svantaggiato dalla scelta di tale regime; non rilevandosi nessuna novità in merito possiamo proseguire.
Senza volermi addentrare in ambiti più pertinenti ad altre professionalità vorrei portare ad esempio un prodotto finanziario come le “polizze vita”.
Le “Polizze vita” offrono vantaggi sia in ambito fiscale, successorio e di rendimento. Sono sostanzialmente degli investimenti “ protettivi”. Le polizze di ramo I e ramo III sono quelle di maggiore interesse nell’ambito della pianificazione patrimoniale.
Le polizze di ramo III sono prevalentemente impiegate in un’ottica di pianificazione personalizzata in ambito patrimoniale; per quanto riguarda l’ipotetica protezione di fronte a ipotesi di aggressione del patrimonio la Corte di Cassazione ha chiarito che la “polizza vita” può ritenersi impignorabile a patto che risponda ai seguenti requisiti:
- Un premio legato a fattori determinabili, come il rischio connesso all’età anagrafica dell’assicurato;
- Una durata prolungata e non quindi un termine breve, come solo alcuni mesi
- Il pagamento del premio o dei premi maturati, con scadenza prefissata
- Un obiettivo previdenziale, vale a dire che l’assicuratore ha lo scopo di sostenere l’assicurato
- Il rischio, inteso dal punto di vista della società assicuratrice, che potrebbe essere costretta a pagare qualora l’assicurato fosse in vita al termine del periodo assicurativo
Ho voluto portare questo esempio per dimostrare che anche se l'affermazione della "non pignorabilità delle polizze vita" corrisponde al vero, è altrettanto vero che esistono numerose eccezioni che dovranno sempre essere prese in considerazione prima della sottoscrizione di una polizza appartenente a questa tipologia, dunque l'invito è quello di avere un approccio sempre approfondito, perché i luoghi comuni, per quanto possano essere i più affollati, non sempre raccontano verità.
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